{"id":1637,"date":"2015-06-20T16:44:02","date_gmt":"2015-06-20T15:44:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.snamibs.org\/?page_id=1637"},"modified":"2020-10-25T18:39:48","modified_gmt":"2020-10-25T17:39:48","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.snamibs.org\/?page_id=1637","title":{"rendered":"STATUTO"},"content":{"rendered":"\n<h3>STATUTO E REGOLAMENTO<\/h3>\n\n\n\n<h4>Titolo I \u2013 Dell\u2019 Associazione<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Art. 1<\/strong><br>1. Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) \u00e8 una associazione sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, con simbolo \u2026., senza fini di lucro e di fatto regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 2<\/strong><br>1. L\u2019Associazione non persegue finalit\u00e0 di lucro ed ha come scopo fondamentale:<br>a) la salvaguardia della dignit\u00e0, della libert\u00e0 e dell\u2019indipendenza professionale del medico, secondo le norme costituzionali, deontologiche, e la propria coscienza morale, al fine di assicurare una valida, corretta e qualificata assistenza;<br>b) la tutela di tutti gli interessi connessi alla sua attivit\u00e0 professionale;<br>c) interpretare e realizzare la politica di tutti i settori che lo compongono; per tali scopi e per la tutela dei suoi iscritti, lo S.N.A.M.I., intraprende ogni iniziativa finalizzata al rinnovo delle convenzioni e dei contratti dei medici qualunque sia la loro qualifica ed il loro rapporto con strutture pubbliche e private;<br>d) mantenere sempre la pi\u00f9 completa indipendenza nei confronti degli organi di Governo, delle Aziende pubbliche e private, delle altre organizzazioni sindacali;<br>e) promuovere l\u2019informazione, anche attraverso l\u2019attivit\u00e0 editoriale di organi di stampa con periodici ufficiali, o utilizzando altre forme di comunicazione, potendosi avvalere per tale diffusione dell\u2019opera di professionisti esterni, retribuiti o meno, ricercando forme pubblicitarie per la copertura delle spese o delegando tale ricerca a terzi;<br>f) favorire e promuovere il collegamento con altre Organizzazioni sindacali mediche libere e rappresentative, Nazionali, dell\u2019U.E. ed Internazionali allo scopo di raggiungere l\u2019unit\u00e0 dei medici, partecipando all\u2019uopo ad organismi di coordinamento sovra associativo, ovvero aderendo, o promuovendo la costituzione e l\u2019adesione, anche per la migliore tutela del ruolo sociale, professionale e dirigenziale del Medico, ad aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere, aventi finalit\u00e0 non contrastanti con quelle del presente Statuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 3<\/strong><br>1. Dell\u2019Associazione SNAMI possono far parte gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri che accettano e condividono il presente Statuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 4<\/strong><br>1. L\u2019iscrizione all\u2019Associazione si ottiene mediante domanda da inoltrare al Presidente della Sezione Provinciale competente e viene perfezionata con il versamento della quota associativa.<br>2. L\u2019iscrizione si intende ulteriormente perfezionata dopo che siano trascorsi novanta giorni senza che l\u2019Esecutivo Provinciale o il Comitato Centrale abbiano espresso motivato parere negativo e d\u00e0 diritto a partecipare alla vita dell\u2019associazione. L\u2019iscrizione \u00e8 tacitamente rinnovata di anno in anno.<br>3. Possono confluire nello S.N.A.M.I. associazioni mediche sia nazionali che regionali che provinciali, che ne facciano richiesta scritta, dichiarando formalmente la piena accettazione dello Statuto e delle sue linee programmatiche. Il confluire nello S.N.A.M.I. delle suddette Associazioni mediche \u00e8 subordinato al parere degli Organi rispettivamente Provinciali, Regionali e Nazionale del Sindacato. I membri delle associazioni confluenti diventano a tutti gli effetti iscritti S.N.A.M.I. previo pagamento della quota associativa individuale.<br>4. E\u2019 assicurata ad ogni iscritto ampia libert\u00e0 di pensiero e di critica esclusivamente nell\u2019ambito degli organi istituzionali del Sindacato; qualora emergessero contrasti ideologici o politici a livello Provinciale o Regionale, questi saranno affrontati rispettivamente dall\u2019Esecutivo Regionale o Nazionale.<br>5. Anche ai sensi dell\u2019art. 24 del Codice Civile, qualunque associato pu\u00f2 essere escluso con delibera del Congresso Nazionale per gravi motivi. A titolo esemplificativo costituiscono gravi motivi legittimanti l\u2019esclusione dell\u2019Associato le espressioni e i comportamenti dell\u2019Associato lesivi della onorabilit\u00e0 di uno o pi\u00f9 Associati, fermo restando il diritto insopprimibile della critica, purch\u00e9 portata in forma corretta, costruttiva e non distruttiva, n\u00e9 pregiudizievole per altri Associati e per il Sindacato stesso. Il provvedimento di esclusione dovr\u00e0 essere proposto all\u2019Assemblea dei Delegati da parte dell\u2019Esecutivo Nazionale e\/o del Presidente Nazionale e viene adottato a maggioranza dei membri presenti del Congresso Nazionale, sia in sede di convocazione ordinaria che straordinaria, con provvedimento motivato.<br>6. Non \u00e8 consentita la contemporanea iscrizione ad altra associazione sindacale di categoria, pena il deferimento dell\u2019iscritto ai Probiviri Regionali.<br>7. Tutte le cariche Provinciali, Regionali e Nazionali sono onorifiche e senza compenso.<\/p>\n\n\n\n<h4>Titolo II \u2013 Organizzazione dell\u2019Associazione<\/h4>\n\n\n\n<p><strong>Art. 5<\/strong><br>1. La sede organizzativa, amministrativa e della segreteria \u00e8 a Milano; la sede legale dello S.N.A.M.I. viene scelta dal Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 6<\/strong><br>1. Lo S.N.A.M.I. prevede un\u2019organizzazione Nazionale, Regionale e Provinciale<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 7<\/strong><br>1. Organizzazione Provinciale. Sono Organi Provinciali:<br>\u2013 l\u2019Assemblea Provinciale<br>\u2013 il Consiglio Provinciale<br>\u2013 l\u2019Esecutivo Provinciale<br>\u2013 il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 8<\/strong><br>1. L\u2019Assemblea Provinciale \u00e8 costituita da tutti gli iscritti della Provincia in regola con il pagamento della quota associativa. Tale Assemblea pu\u00f2 essere di tipo Ordinario, o di tipo Straordinario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 9<\/strong><br>1. L\u2019Assemblea Provinciale Ordinaria viene convocata una volta all\u2019anno, tra il 20 gennaio ed il 20 marzo, dal Presidente Provinciale con lettera semplice e\/o altro mezzo, ritenuto pi\u00f9 idoneo, a tutti gli iscritti, almeno 20 giorni prima della data stabilita; gli iscritti sono comunque tenuti ad informarsi presso la sede provinciale sulla data esatta. In prima convocazione l\u2019Assemblea \u00e8 valida se \u00e8 presente almeno il 50% pi\u00f9 uno degli iscritti, in seconda convocazione, che pu\u00f2 avvenire anche un\u2019ora dopo la prima, \u00e8 valida qualunque sia il numero dei presenti, purch\u00e9 pari o superiore ai membri dell\u2019Esecutivo. In tale Assemblea viene presentata e discussa la relazione del Presidente; vengono presentati dal Tesoriere i bilanci a consuntivo e a preventivo per la votazione, vengono eletti i Delegati al Congresso Nazionale, proposti dall\u2019Esecutivo, che durano in carica fino all\u2019Assemblea successiva.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 10<\/strong><br>1. L\u2019Assemblea Provinciale Straordinaria viene convocata ogniqualvolta il Presidente Provinciale o almeno i 2\/3 dei membri dell\u2019Esecutivo provinciale, o la met\u00e0 pi\u00f9 uno degli iscritti della provincia, o il Presidente Regionale, con parere vincolante del Presidente Nazionale, ne facciano richiesta scritta e motivata. In prima convocazione l\u2019Assemblea \u00e8 valida se \u00e8 presente almeno il 50% pi\u00f9 uno degli iscritti, in seconda convocazione, che pu\u00f2 avvenire anche un\u2019ora dopo la prima, \u00e8 valida qualunque sia il numero dei presenti, purch\u00e9 pari o superiore ai membri dell\u2019Esecutivo. Il Presidente Provinciale \u00e8 tenuto in maniera vincolante a convocare tale Assemblea entro trenta giorni dalla data della richiesta, mediante l\u2019invio di lettera semplice, o l\u2019utilizzo di altro mezzo ritenuto pi\u00f9 idoneo, a tutti gli iscritti almeno venti giorni prima della data stabilita. In caso di impedimento, volontario od involontario, del Presidente, alla convocazione dell\u2019Assemblea provvede il VicePresidente e, consequenzialmente se impedito, il membro dell\u2019Esecutivo pi\u00f9 anziano di et\u00e0.<br>2. L\u2019Assemblea Provinciale straordinaria, con parere vincolante del Presidente Regionale e di quello Nazionale, diventa elettiva in caso di commissariamento o di decadenza o di dimissioni di almeno i 2\/3 dei membri eletti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 11<\/strong><br>1. Ogni tre anni l\u2019Assemblea Ordinaria \u00e8 anche Assemblea Provinciale Elettiva ed elegge, con votazioni separate:<br>\u2013 il Consiglio Provinciale (sette componenti pi\u00f9 un consigliere ogni 250 iscritti)<br>\u2013 il Collegio dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente)<br>2. In prima convocazione l\u2019Assemblea \u00e8 valida se \u00e8 presente almeno il 50% pi\u00f9 uno degli iscritti, in seconda convocazione, che pu\u00f2 avvenire anche un\u2019ora dopo la prima, \u00e8 valida qualunque sia il numero dei presenti, purch\u00e9 pari o superiore ai membri dell\u2019Esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 12<\/strong><br>1. Il Consiglio Provinciale elegge fra i propri componenti i 5 membri dell\u2019Esecutivo Provinciale.<br>2. Del Consiglio Provinciale fa parte di diritto il Presidente dell\u2019Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia, se iscritto allo S.N.A.M.I.<br>3. Tale Consiglio, su proposta dell\u2019Esecutivo Provinciale, ha come compiti:<br>\u2013 analizzare le problematiche della provincia e ratificare le deliberare dell\u2019Esecutivo su quanto \u00e8 necessario per la gestione della Sezione Provinciale<br>\u2013 esaminare, una volta all\u2019anno, i bilanci consuntivi e preventivi vista la relazione dei Revisori dei Conti<br>\u2013 stabilire le quote di iscrizione provinciale tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale<br>\u2013 nominare un rappresentante delegato in ogni Azienda o Distretto sanitario su proposta del Presidente Provinciale<br>\u2013 nominare i responsabili di Settore su proposta del Presidente Provinciale<br>\u2013 nominare un rappresentante ogni cento iscritti per il Consiglio Regionale<br>\u2013 convocare i Responsabili di settore per le dovute relazioni<br>\u2013 pu\u00f2 nominare membri da cooptare nel proprio organismo per incarichi speciali di particolare interesse provinciale, senza diritto di voto.<br>4. Il Consiglio Provinciale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.<br>5. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 13<\/strong><br>1. I cinque componenti dell\u2019Esecutivo Provinciale eleggono, con votazioni separate, tra i propri membri:<br>\u2013 il Presidente Provinciale<br>\u2013 il Vice Presidente Provinciale<br>\u2013 il Segretario Provinciale<br>\u2013 il Tesoriere Provinciale<br>\u2013 l\u2019Addetto Stampa Provinciale<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 14<\/strong><br>1. Il Presidente Provinciale \u00e8 il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio provinciale e il tramite con gli Esecutivi Regionale e Nazionale ed \u00e8 Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Provinciali, il Consiglio Provinciale e l\u2019Esecutivo Provinciale; propone all\u2019Esecutivo Provinciale, per l\u2019approvazione, i Responsabili di Settore e i Delegati Aziendali per lo specifico settore, con i quali cura i rapporti e ne supervisiona l\u2019operato sindacale. Pu\u00f2 partecipare o presiedere direttamente o per delega qualsiasi adunanza degli iscritti della propria provincia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 15<\/strong><br>1. Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 16<\/strong><br>1. Il Segretario Provinciale svolge tutte le attivit\u00e0 organizzative della Sezione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee provinciali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 17<\/strong><br>1. Il Tesoriere Provinciale \u00e8 il responsabile amministrativo della gestione finanziaria della Sezione e tiene un registro di entrate ed uscite. Alla fine di ogni anno finanziario, redige il bilancio da presentare all\u2019Esecutivo Provinciale, per discuterlo durante l\u2019Assemblea Ordinaria, e all\u2019Esecutivo Nazionale per conoscenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 18<\/strong><br>1. L\u2019Addetto Stampa Provinciale cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa locale e informa tutti gli iscritti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 19<\/strong><br>1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarit\u00e0 formale delle spese e degli incassi, redige una relazione sul bilancio provinciale, ne riferisce al Consiglio e all\u2019Assemblea Provinciale. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti \u00e8 incompatibile con ogni altra carica degli Organi Provinciali con la seguente eccezione: pu\u00f2 essere delegato al Congresso Nazionale.<br>2. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Provinciale senza diritto di voto.<br>3. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 20<\/strong><br>1. Il Responsabile di Settore ha il compito specifico di salvaguardare gli interessi degli iscritti nel Settore di sua competenza e di essere il garante sindacale delle norme convenzionali e contrattuali, nel rispetto delle decisioni dell\u2019Esecutivo a cui riferisce.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 21<\/strong><br>1. Organizzazione Regionale. Sono Organi Regionali:<br>\u2013 il Consiglio Regionale<br>\u2013 l\u2019Esecutivo Regionale<br>\u2013 il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti<br>\u2013 il Collegio Regionale dei Probiviri<br>\u2013 i Comitati Regionali di Settore<br>\u2013 l\u2019Assemblea Regionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 22<\/strong><br>1. Il Consiglio Regionale \u00e8 costituito da:<br>\u2013 i Presidenti Provinciali,<br>\u2013 un delegato per ogni Settore del rispettivo Comitato Regionale di Settore,<br>\u2013 un membro ogni cento iscritti per ogni sezione provinciale.<br>2. Elegge, fra i propri componenti, i 5 membri dell\u2019Esecutivo Regionale.<br>3. Elegge, al di fuori dei propri componenti, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (tre componenti effettivi ed uno supplente).<br>4. Elegge, al di fuori dei propri componenti, i Probiviri Regionali (cinque componenti effettivi pi\u00f9 uno supplente di et\u00e0 superiore a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianit\u00e0 di iscrizione allo S.N.A.M.I.).<br>5. Del Consiglio Regionale fanno parte di diritto il Presidente della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e i Presidenti Provinciali degli Ordini dei Medici, se iscritti allo S.N.A.M.I.<br>6. Tale Consiglio, su proposta dell\u2019Esecutivo Regionale ha come compiti:<br>\u2013 analizzare le problematiche della Regione e ratificare le delibere dell\u2019Esecutivo Regionale su quanto \u00e8 necessario per la gestione della Regione<br>\u2013 nominare i delegati per le trattative e per i rapporti con la parte pubblica a livello regionale<br>\u2013 esaminare, una volta all\u2019anno, i bilanci consuntivi e preventivi, vista la relazione dei Revisori dei Conti<br>\u2013 stabilire le quote di iscrizione regionali, tenuto conto delle indicazioni del Comitato Centrale<br>\u2013 ascoltare i componenti del Comitato Regionale di Settore per le dovute relazioni.<br>7. Il Consiglio Regionale si riunisce di norma ogni trenta giorni ma, obbligatoriamente, non oltre tre mesi.<br>8. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Consiglio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 23<\/strong><br>1. I cinque componenti dell\u2019Esecutivo Regionale eleggono nel loro seno:<br>\u2013 il Presidente Regionale<br>\u2013 il Vice Presidente Regionale<br>\u2013 il Segretario Regionale<br>\u2013 il Tesoriere Regionale<br>\u2013 l\u2019Addetto Stampa Regionale<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 24<\/strong><br>1. Il Presidente Regionale \u00e8 il legale rappresentante di tutti i settori dello S.N.A.M.I. nel territorio regionale e nei confronti dell\u2019Esecutivo Nazionale ed \u00e8 Delegato di diritto al Congresso Nazionale. Convoca e presiede le Assemblee Regionali, il Consiglio Regionale e l\u2019Esecutivo Regionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 25<\/strong><br>1. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 26<\/strong><br>1. Il Segretario Regionale svolge tutte le attivit\u00e0 organizzative della Regione, redige i verbali del Consiglio e delle Assemblee regionali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 27<\/strong><br>1. Il Tesoriere Regionale \u00e8 il Responsabile amministrativo della gestione finanziaria della regione e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci consuntivo e preventivo da presentare al Consiglio Regionale, per discuterlo, e all\u2019Esecutivo Nazionale per conoscenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 28<\/strong><br>1. L\u2019Addetto Stampa Regionale cura la raccolta delle notizie stampa di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa regionale e informa le Sezioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 29<\/strong><br>1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti elegge nel suo ambito un Presidente. Il Collegio cura il controllo della regolarit\u00e0 formale delle spese e degli incassi, e redige una relazione sul bilancio regionale, e ne riferisce al Consiglio. Si riunisce ogni tre mesi. La carica di Revisore dei Conti \u00e8 incompatibile con ogni altra carica degli Organi Regionali. Il Revisore, anche supplente, ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto.<br>2. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 30<\/strong><br>1. Il Collegio Regionale dei Probiviri \u00e8 composto da 5 componenti effettivi pi\u00f9 uno supplente di et\u00e0 superiore a 45 anni e con almeno 5 anni di anzianit\u00e0 di iscrizione allo S.N.A.M.I.; elegge nel suo ambito un Presidente ed un Segretario. Giudica sull\u2019operato e sulla inosservanza del presente Statuto da parte degli iscritti e degli organi delle Province della propria Regione, nonch\u00e9 sull\u2019inosservanza dei principi di deontologia ed etica, lesivi degli interessi e della dignit\u00e0 dello S.N.A.M.I., su deferimento motivato e circostanziato di un qualsiasi iscritto.<br>2. Tutte le eventuali controversie tra gli associati, relative al rapporto associativo, su richiesta motivata e scritta di almeno una delle parti, saranno demandate a detto Collegio che dovr\u00e0 giudicare ex bono et aequo. Il Presidente dei Probiviri provvede, in caso di deferimento, a notificare all\u2019interessato gli addebiti, che debbono essere elencati dettagliatamente con l\u2019indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo e di luogo e delle relative modalit\u00e0 e, nel caso di omissioni, indicher\u00e0 tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto.<br>3. Viene fissata la data dell\u2019udienza e di ci\u00f2 viene data comunicazione, con lettera R.R. inviata all\u2019interessato, almeno 20 giorni prima dell\u2019udienza. In caso di assenza dell\u2019interessato, viene fissata una seconda udienza nella quale si proceder\u00e0 anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento il relatore, nominato dal Collegio, svolge la propria relazione e l\u2019associato, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all\u2019adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta, va redatta la decisione con l\u2019indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l\u2019esposizione dei motivi e il dispositivo. Nessuno pu\u00f2 ostacolare il Collegio nelle sue funzioni e a tale scopo i singoli iscritti e organi del Sindacato sono tenuti a prestare collaborazione.<br>4. I provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri devono essere presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere:<br>\u2013 archiviazione<br>\u2013 proscioglimento<br>\u2013 avvertimento<br>\u2013 censura<br>\u2013 sospensione temporanea da uno a sei mesi<br>\u2013 espulsione ad nutum<br>5. I provvedimenti decisi dal Collegio Regionale dei Probiviri vanno comunicati al Presidente Regionale, che provveder\u00e0 a renderli operativi e ad informare la Presidenza Nazionale.<br>6. Avverso i provvedimenti adottati \u00e8 ammesso il solo ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, da effettuarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all\u2019interessato.<br>7. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si pronuncer\u00e0 in maniera definitiva ed inappellabile.<br>8. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Regionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 31<\/strong><br>1. I Comitati Regionali di Settore sono costituiti dall\u2019insieme dei Responsabili Provinciali di settore (uno per ogni settore attivo). Eleggono nel loro interno un Responsabile Regionale per ogni settore da inviare al Consiglio Regionale per relazionare sul proprio operato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 32<\/strong><br>1. L\u2019Assemblea Regionale \u00e8 costituita da tutti gli iscritti della Regione e viene convocata dal Presidente Regionale, per motivi di particolare interesse sindacale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 33<\/strong><br>1. Organizzazione Nazionale. Sono Organi Nazionali:<br>\u2013 il Congresso Nazionale dei Delegati<br>\u2013 il Comitato Centrale<br>\u2013 l\u2019Esecutivo Nazionale<br>\u2013 il Consiglio Nazionale<br>\u2013 i Comitati Nazionali di Settore<br>\u2013 il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti<br>\u2013 il Collegio Nazionale dei Probiviri<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 34<\/strong><br>1. Il Congresso Nazionale \u00e8 composto da tutti i Delegati delle Sezioni Provinciali regolarmente costituite ed \u00e8 aperto a tutti gli iscritti, questi ultimi senza diritto di voto e di parola.<br>2. Sono Delegati al Congresso Nazionale:<br>\u2013 il Presidente Provinciale di ogni singola Sezione Provinciale S.N.A.M.I., che pu\u00f2 farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo Provinciale.<br>\u2013 il Presidente Regionale di ogni singola Sezione Regionale S.N.A.M.I., che pu\u00f2 farsi sostituire da un componente del suo Esecutivo Regionale.<br>\u2013 Gli iscritti eletti dalle Assemblee Provinciali quali Delegati.<br>3. La funzione di Delegato congressuale non \u00e8 cedibile ad altro iscritto. Il numero dei Delegati, che sar\u00e0 convalidato dalla Commissione \u201cVerifica Poteri\u201d appositamente nominata dal Presidente Nazionale, sar\u00e0 rapportato alla media degli iscritti degli ultimi tre anni, in regola con il pagamento della quota annuale, e comunicato dalla Tesoreria Nazionale alle singole sezioni Provinciali.<br>4. Tale media comporter\u00e0 le seguenti situazioni:<br>a) per Sezioni provinciali con meno di 50 iscritti di media: nessun Delegato congressuale oltre al Presidente Provinciale o suo delegato<br>b) per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 50 di media, ma inferiore a 100 unit\u00e0: un Delegato congressuale oltre il Presidente Provinciale<br>c) per Sezioni provinciali con un numero di iscritti superiore a 100 di media: un delegato congressuale ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50 unit\u00e0, oltre il Presidente Provinciale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 35<\/strong><br>1. Il Congresso Nazionale Ordinario viene convocato una volta all\u2019anno dal Presidente Nazionale e comunicato con lettera semplice inviata ai Presidenti Provinciali, almeno 60 giorni prima della data stabilita, per ascoltare e discutere la relazione del Presidente Nazionale e quelle dei Coordinatori Nazionali di Settore.<br>2. Discute ed approva le eventuali modifiche statutarie, se all\u2019Ordine del Giorno.<br>3. Discute ed approva le linee programmatiche del Sindacato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 36<\/strong><br>1. Il Congresso Nazionale Straordinario viene convocato dal Presidente Nazionale, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata ai Presidenti Provinciali, su propria decisione motivata o entro tre mesi dalla richiesta motivata pervenutagli dalla maggioranza semplice dei componenti del Comitato Centrale o dai due terzi dei Delegati Congressuali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 37<\/strong><br>1. Ogni tre anni Il Congresso Nazionale Ordinario \u00e8 anche Congresso Elettivo ed elegge, con votazioni separate:<br>a) il Presidente Nazionale, anche per acclamazione<br>b) i membri del Comitato Centrale<br>c) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti in numero di tre effettivi ed uno supplente<br>d) il Collegio Nazionale dei Probiviri in numero di cinque effettivi ed uno supplente, tutti di et\u00e0 superiore ai 50 anni e con almeno 10 anni di anzianit\u00e0 di iscrizione allo S.N.A.M.I.<br>2. Il Congresso Straordinario diventa elettivo in caso di decadenza o di dimissione di almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei componenti dell\u2019Esecutivo Nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 38<\/strong><br>1. Il Comitato Centrale \u00e8 costituito dal Presidente Nazionale che lo presiede e dai membri eletti tra i Delegati al Congresso Nazionale, nel numero di 30 (trenta), pi\u00f9 uno per ogni 1.000 (mille) iscritti. Sono cooptati i Presidenti Provinciali degli Ordini dei Medici, se iscritti allo SNAMI, i rappresentanti Nazionali di Settore ed il Responsabile del Centro Studi Nazionale.<br>2. Si riunisce, ordinariamente, ogni quadrimestre o in via straordinaria su richiesta dell\u2019Esecutivo o di due terzi dei suoi componenti.<br>3. Il Comitato Centrale:<br>\u2013 esamina per l\u2019approvazione il bilancio consuntivo e preventivo<br>\u2013 esamina i rapporti con le altre organizzazioni sindacali mediche, con la FNOMCEO, con l\u2019ENPAM, con gli Enti ed organi politici e con gli Ordini dei Medici ed Odontoiatri<br>\u2013 determina le modalit\u00e0 di adesione allo SNAMI, esamina le domande di iscrizione delle associazioni che ne facciano richiesta, esprimendo su queste parere motivato ed insindacabile<br>\u2013 determina le modalit\u00e0 di reperimento dei fondi e l\u2019ammontare della quota sociale nazionale<br>\u2013 approva la quota minima di iscrizione provinciale nonch\u00e9 quella di competenza regionale<br>\u2013 studia le iniziative per il potenziamento dello SNAMI e per la diffusione della propria stampa<br>\u2013 nomina i membri da cooptare nel Consiglio Nazionale per incarichi speciali<br>\u2013 recepisce le linee programmatiche elaborate dal Congresso Nazionale anche inerenti gli accordi ed i contratti nazionali, delegandole all\u2019Esecutivo Nazionale<br>\u2013 recepisce le linee programmatiche elaborate dal Congresso Nazionale anche inerenti gli accordi ed i contratti regionali, delegandole agli Esecutivi Regionali<br>\u2013 propone al Presidente Nazionale le candidature dei Responsabili Nazionali di Settore<br>\u2013 propone al Presidente Nazionale le candidature dei Segretari Organizzativi Interregionali (Nord, Centro, Sud) e dei responsabili Nazionali per la Stampa, per le Relazioni Pubbliche, per i Rapporti con l\u2019ENPAM, per il Centro Studi e la Formazione Professionale<br>\u2013 delega il Centro Studi all\u2019approfondimento delle problematiche culturali e sindacali interessanti i vari settori della categoria, a selezionarne quelle di maggiore utilit\u00e0 ed importanza, per racchiuderle in un progetto analitico da presentare all\u2019Esecutivo Nazionale<br>\u2013 istituisce, per ogni controversia, una commissione composta da cinque componenti del Comitato Centrale di et\u00e0 superiore ai 50 anni e dieci anni di iscrizione al sindacato per esaminare e proporre al Comitato Centrale che decider\u00e0 sui ricorsi ai deliberati del Collegio Nazionale dei Probiviri<br>\u2013 delibera il commissariamento delle Sezioni Provinciali e\/o Regionali inadempienti, anche su proposta dell\u2019Esecutivo Regionale competente o del Presidente Nazionale.<br>4. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Comitato Centrale, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti per la carica nelle precedenti elezioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 39<\/strong><br>1. L\u2019Esecutivo Nazionale \u00e8 formato da sette componenti<br>a) il Presidente Nazionale<br>b) un Vice Presidente Nazionale<br>c) un Segretario Nazionale Organizzativo<br>d) due Vice Segretari Nazionali Organizzativi<br>e) un Tesoriere<br>f) un Addetto all\u2019Ufficio Stampa<br>2. L\u2019Esecutivo Nazionale si riunisce, convocato dal Presidente Nazionale, ogni qualvolta occorra.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 40<\/strong><br>1. Il Presidente Nazionale, eletto con le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 37, rappresenta legalmente e politicamente il Sindacato. E\u2019 il custode dello Statuto e dei Regolamenti. Rappresenta globalmente tutti i settori del Sindacato. Nomina i componenti dell\u2019Esecutivo nell\u2019ambito del Comitato Centrale. Convoca e presiede gli Organi Nazionali. Sigla gli accordi o i contratti nazionali. Pu\u00f2 delegare altro membro del Consiglio Nazionale e pu\u00f2 avvalersi di tecnici per rappresentare lo S.N.A.M.I. in occasione di trattative contrattuali nazionali.<br>2. Il Congresso Nazionale pu\u00f2 eleggere per acclamazione un Presidente Nazionale Onorario. Il Presidente Nazionale Onorario entra di diritto nell\u2019Esecutivo Nazionale, nel Comitato Centrale e nel Consiglio Nazionale ed \u00e8 Delegato di Diritto al Congresso Nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 41<\/strong><br>1. Il Vice Presidente Nazionale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e svolge le funzioni a lui delegate dal Presidente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 42<\/strong><br>1. Il Segretario Organizzativo Nazionale svolge tutte le attivit\u00e0 organizzative nazionali, redige i verbali del Comitato Centrale e dell\u2019Esecutivo Nazionale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 43<\/strong><br>1. I Vice Segretari Organizzativi Nazionali svolgono le funzioni a loro delegate dal Segretario Nazionale e il pi\u00f9 anziano sostituisce il Segretario Nazionale in caso di sua assenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 44<\/strong><br>1. Il Tesoriere Nazionale \u00e8 il responsabile amministrativo della gestione finanziaria e tiene un registro di entrate ed uscite, redige i bilanci, consuntivo e preventivo, annuali da presentare all\u2019approvazione del Comitato Centrale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 45<\/strong><br>1. L\u2019Addetto Stampa Nazionale cura l\u2019informazione di interesse sindacale e, se delegato dal Presidente, tiene i rapporti con la stampa nazionale e con gli Addetti Stampa Regionali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 46<\/strong><br>1. Il Consiglio Nazionale \u00e8 composto da:<br>\u2013 il Presidente Nazionale che lo presiede e lo convoca<br>\u2013 i componenti del Comitato Centrale<br>\u2013 i Responsabili Nazionali dei Settori<br>\u2013 i Presidenti Regionali<br>\u2013 i Presidenti Provinciali<br>\u2013 i Membri Cooptati per incarichi speciali di interesse nazionale.<br>2. Si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia necessario o richiesto dal Presidente o dalla met\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi componenti.<br>3. Il Consiglio Nazionale:<br>\u2013 propone e promuove la costituzione dei Comitati di Settore<br>\u2013 studia e propone al Congresso Nazionale eventuali modifiche statutarie<br>\u2013 esamina le problematiche di politica sindacale connesse all\u2019intersettorialit\u00e0 del Sindacato<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 47<\/strong><br>1. I Comitati Nazionali di Settore, in numero di uno per ogni settore di attivit\u00e0 presente nello SNAMI, sono costituiti dai Responsabili Regionali e Provinciali del Settore specifico o dai loro delegati.<br>2. Ogni Comitato \u00e8 presieduto dal Responsabile Nazionale del Settore, nominato direttamente dal Presidente Nazionale tra i delegati regionali di settore del Sindacato, su proposta del Comitato Centrale.<br>3. Il Comitato Nazionale di Settore rappresenta gli interessi del Sindacato nel Settore specifico e studia le linee programmatiche, in armonia con le altre componenti sindacali, diffonde nei modi e nelle forme opportune le linee programmatiche del Sindacato nel settore; coordina le organizzazioni regionali di settore e quelle provinciali che ne sono vincolate. Il responsabile Nazionale di Settore relaziona il Presidente Nazionale e il Comitato Centrale in merito al proprio operato e segue le direttive nazionali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 48<\/strong><br>1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti \u00e8 composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dal Congresso Nazionale; nel suo seno elegge un Presidente. La carica di Revisore \u00e8 incompatibile con ogni altra carica nazionale, ma il Revisore pu\u00f2 essere delegato al Congresso Nazionale. I Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare, senza facolt\u00e0 di voto, alle riunioni del Comitato Centrale e del Consiglio Nazionale. Il Collegio viene convocato di norma ogni quattro mesi. Le sedute sono valide se sono presenti tre componenti. Ha il compito di revisionare il bilancio nazionale, i libri contabili e controfirmarli per l\u2019approvazione, controllare la corrispondenza delle spese effettuate con le delibere adottate, controllare la documentazione contabile giustificativa di ogni spesa effettuata.<br>2. Per l\u2019espletamento di tali compiti il Collegio ha la possibilit\u00e0 di prendere visione di qualsiasi documentazione attinente ai bilanci; l\u2019eventuale dissenso sulla contabilit\u00e0 deve essere motivato e portato a conoscenza dell\u2019Esecutivo Nazionale appositamente convocato. Annualmente il Collegio redige una relazione che viene letta in Comitato Centrale.<br>3. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con il membro supplente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 49<\/strong><br>1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri \u00e8 composto da cinque componenti effettivi pi\u00f9 uno supplente, di et\u00e0 superiore a 50 anni e con almeno 10 anni di anzianit\u00e0 di iscrizione allo S.N.A.M.I.; elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario. Giudica sull\u2019operato e sulla inosservanza del presente statuto da parte degli organi nazionali, e funziona come organo di secondo grado nel caso di impugnativa di provvedimenti del Collegio Regionale.<br>2. Il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri provvede, nel caso di azioni, a notificare all\u2019interessato gli addebiti che debbono essere circostanziati con l\u2019indicazione precisa di tutte le circostanze di tempo, di luogo, delle relative modalit\u00e0 e, nel caso di omissioni, indicher\u00e0 tutte le circostanze che vi hanno dato luogo e le conseguenze dannose che hanno prodotto.<br>3. Il Presidente del Collegio fissa la data dell\u2019udienza e di ci\u00f2 viene data comunicazione, con lettera R.R. all\u2019interessato, almeno 20 giorni prima dell\u2019udienza. In caso di assenza dell\u2019interessato, viene fissata una seconda udienza e si proceder\u00e0 anche in sua assenza. Nella prima fase del procedimento il Relatore, nominato dal Collegio, svolge la propria relazione e l\u2019Associato deferito, se presente, viene sentito; chiusa questa fase, il Collegio procede all\u2019adozione delle proprie decisioni. Oltre al verbale della seduta va redatta la decisione, con l\u2019indicazione della data, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l\u2019esposizione dei motivi e il dispositivo adottato.<br>4. I provvedimenti decisi dal Collegio devono essere presi a maggioranza, con votazione a scrutinio segreto e possono essere:<br>\u2013 archiviazione<br>\u2013 proscioglimento,<br>\u2013 avvertimento<br>\u2013 censura<br>\u2013 sospensione temporanea da uno a sei mesi<br>\u2013 espulsione ad nutum<br>5. I provvedimenti decisi dal Collegio Nazionale dei Probiviri vanno comunicati al Presidente Nazionale che provveder\u00e0 a renderli operativi.<br>6. Avverso i provvedimenti adottati nei confronti di componenti di Organi Nazionali, \u00e8 ammesso il ricorso alla Commissione di cui all\u2019art. 38.<br>7. La Commissione, entro trenta giorni, si pronuncer\u00e0 in maniera definitiva ed inappellabile.<br>8. In caso di assenza ingiustificata per pi\u00f9 di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un componente del Collegio, il Presidente Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti per la carica nelle ultime elezioni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 50<\/strong><br>1. In caso di scioglimento dello SNAMI Nazionale le eventuali rimanenze attive verranno devolute all\u2019ONAOSI.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Art. 51<\/strong><br>1. Il presente Statuto viene completato da un regolamento applicativo approvato dal Comitato Centrale.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2015-06-21-Statuto-SNAMI.pdf\">2015-06-21 Statuto SNAMI<\/a><a href=\"https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2020\/10\/2015-06-21-Statuto-SNAMI.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO E REGOLAMENTO Titolo I \u2013 Dell\u2019 Associazione Art. 11. Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (S.N.A.M.I.) \u00e8 una associazione sindacale autonoma, apartitica, polisettoriale, non riconosciuta, con simbolo \u2026., senza fini di lucro e di fatto regolata dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile. Art. 21. 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