{"id":2277,"date":"2021-04-06T16:23:00","date_gmt":"2021-04-06T15:23:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.snamibs.org\/?p=2277"},"modified":"2021-04-08T16:38:52","modified_gmt":"2021-04-08T15:38:52","slug":"lo-scudo-penale-per-i-vaccini-il-decreto-legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snamibs.org\/?p=2277","title":{"rendered":"Lo scudo penale per i vaccini. Il Decreto-Legge del 1 aprile e la nostra proposta"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"724\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2-724x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2281\" srcset=\"https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2-768x1086.jpg 768w, https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2-1087x1536.jpg 1087w, https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2-1449x2048.jpg 1449w, https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta-Pagina-2.jpg 1654w\" sizes=\"(max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Avvocato Andrea Castelnuovo<\/strong> &#8211; SNAMI NAZIONALE<\/p>\n\n\n\n<p>Roma, 6 Aprile 2021 \u2013 Con l\u2019art. 3 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, intitolato \u201cResponsabilit\u00e0 penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2\u201d il governo, in tempi francamente molto pi\u00f9 rapidi di quanto si potesse prevedere e sperare, ha approvato uno \u201cscudo da responsabilit\u00e0\u201d limitato a quella penale connessa alla vaccinazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo il testo della norma: \u201c<strong>Per i fatti di cui agli articoli 589 [omicidio colposo] e 590 [lesioni colpose] del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all&#8217;articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando l&#8217;uso del vaccino \u00e8 conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all&#8217;immissione in commercio emesso dalle competenti autorit\u00e0 e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attivit\u00e0 di vaccinazione<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Il testo \u00e8 molto chiaro e prevede una \u201ccausa di non punibilit\u00e0\u201d per chi abbia somministrato il vaccino in conformit\u00e0 alla AIC e alle istruzioni ministeriali per la somministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Positivo il fatto che la causa di punibilit\u00e0 sia netta, secca e della massima estensione e che non sia stato introdotto il tema della colpa grave che, nei vari commenti che hanno preceduto l\u2019approvazione del decreto-legge, sembrava essere sul tavolo della discussione: la distinzione spesso cavillosa tra colpa grave, colpa ordinaria, colpa lieve rischiava di essere una notevole complicazione posto che non esiste e non pu\u00f2 esistere una linea di demarcazione netta tra concetti che sono elastici per definizione.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 fuor di dubbio che il meccanismo della \u201ccausa di non punibilit\u00e0\u201d prevede che l\u2019accertamento della sua sussistenza avvenga pur sempre nell\u2019ambito di un procedimento penale sicch\u00e9 uno scudo congegnato in questa maniera pu\u00f2 essere senz\u2019altro efficace, e sar\u00e0 efficace, ma non pu\u00f2 impedire l\u2019apertura di un fascicolo, l\u2019iscrizione nel registro degli indagati e l\u2019avvio di un procedimento penale a carico del medico. D\u2019altra parte \u00e8 ben difficile immaginare un meccanismo diverso perch\u00e9 occorre comunque che un\u2019autorit\u00e0 &#8211; e non pu\u00f2 essere che l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria inquirente (il pubblico ministero) &#8211; accerti se vi sia un danno, se quel danno sia da porsi in connessione causale con il vaccino, se chi abbia somministrato il vaccino abbia seguito le regole previste nella AIC e nelle circolari ministeriali. Tutto questo ovviamente non pu\u00f2 essere fatto con la bacchetta magica, ma \u00e8 necessario che venga fatto nell\u2019ambito di un procedimento penale.<\/p>\n\n\n\n<p>Giusto, alla fin dei conti, che non si risponda in sede penale per eventuali effetti dannosi connessi a somministrazione del vaccino qualora ci sia attenuti alle regole previste da EMA e AIFA nonch\u00e9 a quelle approvate dal ministero. Giusto, anche, che chi non sia attenuto a questi provvedimenti e quindi alle linee guida cliniche, non abbia una esenzione da responsabilit\u00e0 perch\u00e9 questo sarebbe fondamentalmente iniquo: non viene scriminata una condotta imperita, negligente o imprudente ma si ribadisce, laddove ve ne fosse bisogno (e forse, senza il dibattito mediatico inevitabile, non ce ne sarebbe stato bisogno) che il medico non deve sentirsi tra l\u2019incudine e il martello e rimanere col cerino in mano di fronte al giudice penale. Si poteva fare di pi\u00f9, si poteva fare meglio, ma tutto sommato si tratta di una norma che pu\u00f2 porre un argine alle denunce folli che sicuramente saranno gi\u00e0 giunte presso le procure della Repubblica e che giungeranno nei prossimi mesi.<\/p>\n\n\n\n<p>Riteniamo, per la verit\u00e0, che il problema degli eventuali danni connessi causalmente alla vaccinazione sia un problema che era giusto affrontare pur non essendo quello di punta, ma ci pare anche che il provvedimento approvato dal governo avrebbe potuto essere pi\u00f9 completo sia a garanzia dei medici sia a garanzia dei pazienti, che certamente non possono essere lasciati in balia di se stessi.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo senso, abbiamo indirizzato al governo tramite vari parlamentari che hanno sostenuto l\u2019iniziativa di SNAMI, una proposta che era assai pi\u00f9 completa perch\u00e9 prevedeva non solo una \u201ccausa di non punibilit\u00e0\u201d ma<\/p>\n\n\n\n<p>1) una vera e propria depenalizzazione dei reati di lesioni e omicidio colposo connessi al vaccino,<\/p>\n\n\n\n<p>2) una totale esclusione di responsabilit\u00e0 civile risarcitoria e, in favore dei pazienti,<\/p>\n\n\n\n<p>3) un social security system a carico dello Stato come gi\u00e0 esiste dal 1992 per le vaccinazioni obbligatorie.<\/p>\n\n\n\n<p>Questo il testo di legge che abbiamo proposto e che nulla impedisce venga ancora discusso in Parlamento:<\/p>\n\n\n\n<p>1. <strong>Non costituiscono reato i fatti di cui agli articoli 589, 590 e 590 sexies del Codice Penale commessi nell&#8217;esercizio della professione sanitaria, qualora la morte o la lesione personale siano conseguenza della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>2. L\u2019esercente la professione sanitaria non risponde civilmente, n\u00e9 ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile n\u00e9 ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, per qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal paziente sottoposto a vaccinazione, dai suoi congiunti, dai suoi eredi e dai suoi creditori a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>3. Chiunque abbia riportato, a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19, lesioni o infermit\u00e0 dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrit\u00e0 psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).4. Nel caso di morte del paziente sottoposto a vaccinazione a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19, si applicano i commi 3 e 4 dell\u2019articolo 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">2021-04-06 COMUNICATO NAZIONALE SNAMI Lo scudo penale per i vaccini. Il Decreto Legge del 1 aprile e la nostra proposta<\/a><a href=\"https:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/2021-04-06-COMUNICATO-STAMPA-NAZIONALE-SNAMI-Lo-scudo-penale-per-i-vaccini-Il-Decreto-Legge-del-1-aprile-e-la-nostra-proposta.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Download<\/a><\/div>\n\n\n\n<p>DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Misure urgenti per il  contenimento  dell&#8217;epidemia  da  COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici. (21G00056) <\/p>\n\n\n\n<p><em>(GU n.79 del 1-4-2021)<\/em> Vigente al: 1-4-2021  <\/p>\n\n\n\n<p>Capo I<br>Misure urgenti per il contenimento dell&#8217;epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2<\/p>\n\n\n\n<p> Art. 3<\/p>\n\n\n\n<p>Responsabilit\u00e0 penale da somministrazione  del vaccino anti SARS-CoV-2<\/p>\n\n\n\n<p>1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all&#8217;articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando l&#8217;uso del  vaccino \u00e8 conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di    autorizzazione all&#8217;immissione in commercio emesso dalle competenti autorit\u00e0 e  alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attivit\u00e0 di vaccinazione. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avvocato Andrea Castelnuovo &#8211; SNAMI NAZIONALE Roma, 6 Aprile 2021 \u2013 Con l\u2019art. 3 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, intitolato \u201cResponsabilit\u00e0 penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2\u201d il governo, in tempi francamente molto pi\u00f9 rapidi di quanto si potesse prevedere e sperare, ha approvato uno \u201cscudo da responsabilit\u00e0\u201d limitato a quella penale [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":2279,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[60],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2277"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2277"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2277\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2286,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2277\/revisions\/2286"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2279"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2277"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2277"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.snamibs.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2277"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}