{"id":4207,"date":"2025-10-29T18:28:39","date_gmt":"2025-10-29T17:28:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.snamibs.org\/?p=4207"},"modified":"2025-10-29T18:39:23","modified_gmt":"2025-10-29T17:39:23","slug":"il-diritto-di-sciopero-dei-medici-di-medicina-generale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snamibs.org\/?p=4207","title":{"rendered":"Il diritto di sciopero dei Medici di Medicina Generale"},"content":{"rendered":"\n<p>Il diritto di sciopero dei Medici di Medicina Generale, pur essendo costituzionalmente garantito, \u00e8 soggetto a stringenti obblighi procedurali e sostanziali volti a bilanciare l&#8217;esercizio di tale diritto con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini alla salute. Gli obblighi principali riguardano il rispetto dei termini di preavviso, la comunicazione delle modalit\u00e0 e motivazioni dello sciopero, e soprattutto la garanzia delle prestazioni indispensabili per la tutela della vita e della salute.<\/p>\n\n\n\n<p>Le motivazioni addotte dallo SNAMI nella proclamazione del 5 novembre 2025 sono legittime e rientrano nell&#8217;ambito delle finalit\u00e0 sindacali di tutela degli interessi collettivi della categoria, particolarmente in relazione alla difesa dell&#8217;autonomia professionale, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla riforma dell&#8217;organizzazione dei servizi territoriali. La corretta articolazione delle prestazioni da garantire durante lo sciopero dimostra la consapevolezza dell&#8217;organizzazione sindacale rispetto agli obblighi derivanti dalla natura di servizio pubblico essenziale della Medicina Generale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto di sciopero dei Medici di Medicina Generale trova il proprio fondamento nell&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/download\/pdf\/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/download\/pdf\/Costituzione_della_Repubblica_italiana.pdf\">art. 40 della Costituzione<\/a><\/strong>, che stabilisce che &#8220;il diritto di sciopero si esercita nell&#8217;ambito delle leggi che lo regolano&#8221;. Tuttavia, trattandosi di professionisti che operano nell&#8217;ambito dei servizi pubblici essenziali, tale diritto \u00e8 soggetto ai limiti e alle modalit\u00e0 previste dalla <strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1990\/06\/14\/0090G190\/sg\">legge n. 146 del 1990<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Medicina Generale rientra infatti tra i servizi pubblici essenziali di cui all&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1990\/06\/14\/0090G190\/sg\">art. 1 della legge 146\/1990<\/a><\/strong>, specificamente nell&#8217;ambito della tutela della vita e della salute, configurandosi come servizio volto a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Preavviso e comunicazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il primo e fondamentale obbligo che grava sui Medici di Medicina Generale \u00e8 quello del preavviso. L&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1990\/06\/14\/0090G190\/sg\">art. 2 della legge 146\/1990<\/a><\/strong> stabilisce che il preavviso non pu\u00f2 essere inferiore a dieci giorni, mentre l&#8217;art. 17 dell&#8217;Accordo Collettivo Nazionale prevede un preavviso minimo di 15 giorni per i Medici di Medicina Generale convenzionati.<\/p>\n\n\n\n<p>I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l&#8217;obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalit\u00e0 di attuazione, nonch\u00e9 le motivazioni dell&#8217;astensione collettiva dal lavoro. Tale comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all&#8217;apposito ufficio costituito presso l&#8217;autorit\u00e0 competente.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal documento allegato emerge che lo SNAMI ha rispettato tale obbligo, proclamando lo sciopero per il 5 novembre 2025 con comunicazione dell&#8217;8 ottobre 2025, garantendo cos\u00ec il preavviso di quasi un mese.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comunicazione individuale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto riguarda la comunicazione individuale, dai documenti emerge una distinzione importante: gli iscritti SNAMI non devono inviare alcuna comunicazione individuale, mentre i non iscritti che intendono aderire allo sciopero devono trasmettere una PEC personale almeno 24 ore prima dell&#8217;astensione.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;aspetto pi\u00f9 delicato dell&#8217;esercizio del diritto di sciopero nella Medicina Generale riguarda l&#8217;obbligo di garantire le prestazioni indispensabili. L&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1990\/06\/14\/0090G190\/sg\">art. 2 della legge 146\/1990<\/a><\/strong> stabilisce che le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi devono concordare, nei contratti collettivi, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Prestazioni garantite per settore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La proclamazione dello SNAMI articola dettagliatamente le prestazioni da garantire per ciascun settore:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Per i Medici di Medicina Generale del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta<\/strong> (chiusura degli studi dalle 8:00 alle 20:00 del 5 novembre 2025):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Visite domiciliari urgenti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilit\u00e0 o meno di spostamento del paziente<\/li><li>Visite in assistenza programmata a malati terminali<\/li><li>Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)<\/li><li>Ulteriori prestazioni definite indispensabili negli Accordi regionali<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Per i Medici del ruolo unico ad attivit\u00e0 oraria<\/strong> (astensione dalle 20:00 alle 24:00):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Prestazioni indispensabili secondo l&#8217;art. 43 comma 7 dell&#8217;ACN vigente<\/li><li>Ulteriori prestazioni definite indispensabili negli Accordi regionali<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Per i Medici di emergenza sanitaria territoriale<\/strong> (astensione dalle 00:01 alle 23:59):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Prestazioni previste dall&#8217;art. 665 dell&#8217;ACN vigente per gli aspetti inerenti il soccorso urgente<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Per i Medici dei servizi territoriali<\/strong> (astensione dalle 8:00 alle 20:00):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Tutte le prestazioni rese nell&#8217;ambito dei servizi per tossicodipendenza, di igiene pubblica, d&#8217;igiene mentale e di Medicina fiscale<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Per i Medici negli istituti penitenziari<\/strong> (astensione dalle 00:01 alle 23:59):<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Assistenza sanitaria urgente, comprensiva delle terapie non procrastinabili<\/li><li>Presenza nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti per gravi motivi di sicurezza<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Motivazioni indicate nella proclamazione SNAMI<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La proclamazione dello SNAMI individua quattro motivazioni principali che legittimano l&#8217;azione di sciopero:<\/p>\n\n\n\n<ol type=\"1\"><li><strong>Opposizione al ruolo unico<\/strong>: Lo SNAMI denuncia che &#8220;il ruolo unico equivale alla fine della Medicina territoriale&#8221;, sostenendo che il medico di famiglia sta diventando &#8220;un semplice ingranaggio amministrativo, dipendente del sistema ma con tutti gli svantaggi della convenzione&#8221;, con conseguente cancellazione dell&#8217;autonomia professionale e rottura del rapporto di fiducia medico-paziente.<\/li><li><strong>Tutela della maternit\u00e0 e della genitorialit\u00e0<\/strong>: La rivendicazione riguarda l&#8217;inadeguatezza delle tutele per la maternit\u00e0, la paternit\u00e0 e le esigenze familiari, con la richiesta di &#8220;regole pi\u00f9 giuste, congedi reali, sostituzioni garantite e strumenti di flessibilit\u00e0&#8221;.<\/li><li><strong>Mancanza di programmazione e specializzazione universitaria<\/strong>: La critica si concentra sulla mancanza di &#8220;una visione formativa e organizzativa per la Medicina Generale&#8221;, con corsi regionali fermi e senza riconoscimento universitario.<\/li><li><strong>Deburocratizzazione e digitalizzazione sostenibile<\/strong>: La denuncia riguarda i &#8220;disservizi informatici, codici, referti cartacei e pratiche burocratiche inutili che sottraggono tempo alla visita, all&#8217;ascolto e alla prevenzione&#8221;.<\/li><\/ol>\n\n\n\n<p><strong>Legittimit\u00e0 delle motivazioni sindacali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le motivazioni addotte dallo SNAMI rientrano pienamente nell&#8217;ambito delle finalit\u00e0 legittime dello sciopero, che secondo la giurisprudenza consolidata deve essere finalizzato alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori. <strong><a href=\"https:\/\/simpliciter.ai\/app\/normativa\/it\/legge\/1990\/146\/1\">La Cassazione civile ha chiarito<\/a><\/strong> che il rapporto convenzionale tra i Medici di Medicina Generale e il Servizio Sanitario Nazionale costituisce un rapporto libero professionale parasubordinato, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, che si differenzia dal rapporto di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I limiti temporali e le franchigie<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1990\/06\/14\/0090G190\/sg\">art. 2 della legge 146\/1990<\/a><\/strong> e l&#8217;art. 17 dell&#8217;ACN prevedono specifici periodi di franchigia durante i quali non \u00e8 possibile proclamare scioperi:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Nel mese di agosto<\/li><li>Nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie<\/li><li>Nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali<\/li><li>Dal 23 dicembre al 3 gennaio<\/li><li>Dal gioved\u00ec antecedente la Pasqua al marted\u00ec successivo<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Lo sciopero proclamato per il 5 novembre 2025 rispetta pienamente tali limitazioni temporali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Le sanzioni per la violazione degli obblighi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;<strong><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/1990\/06\/14\/0090G190\/sg\">art. 4 della legge 146\/1990<\/a><\/strong> prevede un articolato sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi allo sciopero nei servizi pubblici essenziali.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i singoli Medici che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni o che non prestino le prestazioni indispensabili richieste, sono previste sanzioni disciplinari proporzionate alla gravit\u00e0 dell&#8217;infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto.<\/p>\n\n\n\n<p>Per le organizzazioni sindacali che proclamano o aderiscono a scioperi in violazione delle norme, sono previste sanzioni che possono includere la sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali, per un ammontare compreso tra 2.500 e 50.000 euro, oltre alla possibile esclusione dalle trattative per due mesi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La natura del rapporto convenzionale e le sue implicazioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha chiarito che il rapporto tra i Medici di Medicina Generale e il Servizio Sanitario Nazionale ha natura parasubordinata e si svolge su un piano di parit\u00e0. Come evidenziato dalla <strong><a href=\"https:\/\/simpliciter.ai\/app\/normativa\/it\/legge\/1990\/146\/1\">Cassazione civile<\/a><\/strong>, &#8220;l&#8217;ente pubblico opera nell&#8217;ambito esclusivo del diritto privato e assume nei confronti del professionista convenzionato gli obblighi derivanti dalla disciplina collettiva&#8221;. Questa natura del rapporto conferisce particolare legittimit\u00e0 alle rivendicazioni sindacali quando queste riguardano il rispetto degli accordi collettivi e la tutela delle condizioni di lavoro stabilite dalla contrattazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto di sciopero dei Medici di Medicina Generale, pur essendo costituzionalmente garantito, \u00e8 soggetto a stringenti obblighi procedurali e sostanziali volti a bilanciare l&#8217;esercizio di tale diritto con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini alla salute. 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