{"id":940,"date":"2015-04-30T11:37:50","date_gmt":"2015-04-30T09:37:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.snamibs.org\/?p=940"},"modified":"2016-05-20T15:27:24","modified_gmt":"2016-05-20T13:27:24","slug":"privacy-nello-studio-medico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.snamibs.org\/?p=940","title":{"rendered":"PRIVACY NELLO STUDIO MEDICO"},"content":{"rendered":"<p align=\"center\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Adempimenti necessari in materia di privacy<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Alla luce delle ispezioni attivate dal Garante privacy (<a href=\"http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=23382\">http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=23382<\/a>)<\/p>\n<p>per verificare il rispetto delle normative negli studi dei MMG, di seguito un promemoria degli adempimenti necessari.<\/p>\n<p>Riteniamo anche che sia comunque utile (sebbene non pi\u00f9 obbligatorio) compilare il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) per una miglior ricognizione e documentazione dei dati sanitari oggetto di trattamento in caso di controllo.<\/p>\n<p><a title=\"PRIVACY\" href=\"http:\/\/www.snamibs.org\/wp-content\/uploads\/2014\/09\/PRIVACY-NELLO-STUDIO-MEDICO.pdf\" target=\"_blank\">\u00a0SCARICA IL DOCUMENTO IN PDF<\/a><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">PRIVACY NELLO STUDIO MEDICO<\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>Cosa deve fare il medico nel suo studio per essere in regola con la privacy?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Ci sono alcuni adempimenti che il medico \u00e8 tenuto a fare per ottemperare alle norme sulla privacy. Il primo e pi\u00f9 importante \u00e8 la raccolta del consenso previa informativa sul trattamento dei dati personali.<\/p>\n<p><strong>Cominciamo da qui: cos\u2019\u00e8 l\u2019informativa sul trattamento dei dati personali?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>E\u2019 una dichiarazione scritta con la quale il medico informa il proprio paziente su quali dati avr\u00e0 necessit\u00e0 di raccogliere per un efficace rapporto terapeutico, chi, oltre a lui, verr\u00e0 a conoscenza di questi dati, in che modo li user\u00e0 e cosa potr\u00e0 fare il paziente per tutelare i propri diritti.<br \/>\nL\u2019Autorit\u00e0 Garante per la Privacy ha predisposto un modello di informativa che pu\u00f2 essere adottato nella maggior parte dei casi dai medici e dagli odontoiatri nei propri studi professionali:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Gentili signori,<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>desidero informarvi che i vostri dati sono utilizzati solo per svolgere attivit\u00e0 necessarie per prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione o per altre prestazioni da voi richieste, farmaceutiche e specialistiche.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che sono acquisiti altrove, ma con il vostro consenso, ad esempio in caso di ricovero o di risultati di esami clinici.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Anche in caso di uso di computer, adotto misure di protezione per garantire la conservazione e l&#8217;uso corretto dei dati anche da parte dei miei collaboratori, nel rispetto del segreto professionale. Sono tenuti a queste cautele anche i professionisti (il sostituto, il farmacista, lo specialista) e le strutture che possono conoscerli.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>I dati non sono comunicati a terzi, tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Si possono fornire informazioni sullo stato di salute a familiari e conoscenti solo su vostra indicazione.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>In qualunque momento potrete conoscere i dati che vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i vostri diritti al riguardo.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Per attivit\u00e0 pi\u00f9 delicate da svolgere nel vostro interesse, sar\u00e0 mia cura informarvi in modo pi\u00f9 preciso.<\/em><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p>Ovviamente si tratta di un modello standard che pu\u00f2 essere adattato e integrato nei casi in cui ci\u00f2 si renda necessario. Per esempio, se il medico intende usare i dati del paziente per partecipare ad una ricerca scientifica, dovr\u00e0 integrare l\u2019informativa prospettando al paziente anche questa eventualit\u00e0.<br \/>\n<strong>In ogni caso, l\u2019informativa pu\u00f2 essere consegnata ad ogni singolo paziente, oppure pu\u00f2 essere affissa nella sala d\u2019attesa dello studio in modo da renderla conoscibile da ogni paziente.<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Una volta che il paziente \u00e8 stato informato, cosa deve fare il medico?<\/strong><\/p>\n<p>Deve raccogliere il consenso.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Il consenso<\/span> <strong>pu\u00f2 essere raccolto anche in forma orale, ma per evitare future ed eventuali contestazioni \u00e8 opportuno che venga raccolto in forma scritta, con la sottoscrizione di un apposito modulo. <\/strong>La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici suggerisce il seguente modulo:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Il sottoscritto \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..nato a\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..il\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.\u00a0residente in\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..Via\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026cap\u2026\u2026\u2026.Localit\u00e0\u2026\u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u00a0dichiara di essere stato informato su:<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>1 le finalit\u00e0 e le modalit\u00e0 del trattamento cui sono destinati i dati, connesse con le attivit\u00e0 di\u00a0prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico a tutela della propria salute;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>2 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati\u00a0(medici sostituti, laboratorio analisi, medici specialisti, farmacisti, aziende ospedaliere,\u00a0case di cura private e fiscalisti) o che possono venirne a conoscenza in qualit\u00e0 di\u00a0incaricati;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>3 il diritto di accesso ai dati personali, la facolt\u00e0 di chiederne l\u2019aggiornamento, la rettifica,\u00a0l\u2019integrazione e la cancellazione nonch\u00e9 di opporsi all\u2019invio di comunicazioni\u00a0commerciali;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>4 il nome del medico che sar\u00e0 titolare del trattamento dei dati personali nonch\u00e9 l\u2019indirizzo\u00a0del relativo studio professionale;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>5 la necessit\u00e0 di fornire dati richiesti per poter ottenere l\u2019erogazione di prestazioni mediche\u00a0adeguate.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Data<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, esclusivamente a fini di\u00a0diagnosi e cura al Dr\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Firma dell\u2019interessato<\/em><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>__________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Questo consenso firmato dal paziente \u00e8 \u201cuna tantum\u201d o va rinnovato periodicamente?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Il consenso del paziente al trattamento dei dati sanitari deve essere raccolto all\u2019inizio del rapporto di cura e vale a tempo indeterminato. Se il medico intende utilizzare i dati del paziente per finalit\u00e0 diverse e ulteriori rispetto a quelle originarie (per esempio per sperimentazione scientifica) deve integrare l\u2019informativa e acquisire un ulteriore consenso specifico. Ma se non vi sono queste situazioni particolari, il consenso vale una volta per tutte.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Chi pu\u00f2 esprimere il consenso? Solo il diretto interessato?<\/strong><\/p>\n<p>Generalmente s\u00ec. Il paziente maggiorenne, capace di intendere e di volere, \u00e8 l\u2019unico soggetto autorizzato a dare il consenso per il trattamento dei propri dati sanitari.<br \/>\nSe il paziente invece \u00e8 minorenne o non \u00e8 capace di intendere e di volere, allora il consenso deve essere dato rispettivamente dai genitori (anche disgiuntamente) o da chi esercita la potest\u00e0 genitoriale o dal tutore.<\/p>\n<p><strong>A proposito dei minorenni: c\u2019\u00e8 qualche differenza se i genitori sono sposati o separati o divorziati?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>No, nessuna differenza. Entrambi i genitori, indipendentemente dal loro status giuridico, hanno il dovere di tutelare la salute dei propri figli, per cui hanno il diritto-dovere di essere informati sullo stato di salute dei figli e il medico deve portare a loro conoscenza i dati sanitari di cui dispone, o disgiuntamente o congiuntamente. E\u2019 responsabilit\u00e0 dei genitori (e non del medico) relazionarsi fra loro.<\/p>\n<p><strong>Dopo aver dato l\u2019informativa e aver raccolto il consenso, cos\u2019altro deve fare il medico nel suo studio?<\/strong><\/p>\n<p>Se il medico, nel proprio studio, si avvale di personale di segreteria, deve redigere una formale lettera di incarico al trattamento dei dati sanitari al personale di segreteria, che si deve attenere alle istruzioni impartite dal medico titolare dello studio. Un modello di lettera di incarico pu\u00f2 essere il seguente:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Il sottoscritto\/a \u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 in qualit\u00e0 di Titolare del trattamento dei dati dello Studio medico \u2026..\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;\u2026\u2026\u2026.. con sede in \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>NOMINA QUALE INCARICATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>il signor\/a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 nato\/a a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 il \u2026&#8230;&#8230;&#8230;..\u2026<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>In particolare dovr\u00e0:<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili contenuti nelle cartelle cliniche, sia su supporto cartaceo che informatico, avendo cura che l\u2019accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti autorizzati;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Le rammento che dovr\u00e0 adottare la parola chiave riservata per l\u2019accesso alla banca dati elettronica che dovr\u00e0 essere periodicamente modificata.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Data \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>FIRMA DEL TITOLARE<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>per ricevuta:\u00a0Firma dell\u2019Incaricato<\/em><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>__________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Se il medico si avvale di un ragioniere e\/o commercialista per la tenuta della sua contabilit\u00e0, deve fare qualcosa per tutelare la privacy dei pazienti?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, anche al consulente fiscale va affidata la formale responsabilit\u00e0 per il trattamento dei dati. Anche in questo caso si pu\u00f2 utilizzare il seguente modello di lettera:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Il sottoscritto\/a \u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 in qualit\u00e0 di titolare del trattamento dei dati dello\u00a0Studio medico\/Studio medico associato \u2026\u2026\u2026&#8230;\u2026\u2026\u2026.. con sede in \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>NOMINA QUALE RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Il\/la signor\/a &#8211; Il\/La dott.\/ssa titolare di Studio commercialista con sede in\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 nato\/a a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 il\u00a0\u2026&#8230;&#8230;&#8230;..\u2026..<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>In particolare dovr\u00e0:<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili sia su supporto cartaceo che\u00a0informatico, avendo cura che l\u2019accesso agli stessi sia consentito solo ai soggetti autorizzati;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Le rammento che dovr\u00e0 adottare la parola chiave riservata per l\u2019accesso alla banca dati elettronica\u00a0che dovr\u00e0 essere periodicamente modificata.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Data \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>FIRMA DEL TITOLARE<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>per ricevuta:\u00a0Firma del Responsabile<\/em><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>E nel caso dell\u2019odontoiatra che si avvalga dell\u2019opera dell\u2019odontotecnico?<\/strong><\/p>\n<p>Anche in questo caso \u00e8 necessario che l\u2019odontoiatra rediga una apposita lettera per affidare la responsabilit\u00e0 per il trattamento dei dati:<\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Il sottoscritto\/a \u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 in qualit\u00e0 di titolare del trattamento dei dati dello\u00a0Studio odontoiatrico\/ Studio odontoiatrico associato \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026&#8230;\u2026\u2026\u2026.. con sede in\u00a0\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026..<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>NOMINA QUALE RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>il signor\/a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 nato\/a a \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026 il \u2026&#8230;&#8230;&#8230;..\u2026 , Titolare del Laboratorio\u00a0odontotecnico con sede\u2026\u2026\u2026\u2026<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>In particolare dovr\u00e0:<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>a) raccogliere, registrare, trattare e conservare i dati personali e sensibili contenuti nelle cartelle\u00a0cliniche, sia su supporto cartaceo che informatico, avendo cura che l\u2019accesso agli stessi sia\u00a0consentito solo ai soggetti autorizzati;<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>b) adempiere alla comunicazione dei dati ai soggetti esterni nelle forme previste.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Le rammento che dovr\u00e0 adottare la parola chiave riservata per l\u2019accesso alla banca dati elettronica\u00a0che dovr\u00e0 essere periodicamente modificata.<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Data \u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>FIRMA DEL TITOLARE<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>per ricevuta:\u00a0Firma del Responsabile<\/em><\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong><em>___________________________________________________________________________<\/em><\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Una volta espletate queste procedure, cosa deve fare il medico?<\/strong><\/p>\n<p>Una volta raccolto il consenso dei pazienti e affidate ai collaboratori le rispettive responsabilit\u00e0, il medico deve fare in modo che durante la sua quotidiana attivit\u00e0 professionale i dati sanitari dei propri pazienti siano utilizzati, conservati e in definitiva trattati in modo adeguato, a seconda che vengano conservati su carta oppure archiviati su computer.<\/p>\n<p><strong>Partiamo dall\u2019ipotesi in cui il medico non utilizzi il computer, ma conservi tutto su carta. Quali accorgimenti deve adottare?<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso di trattamento dei dati in forma cartacea, il medico dovrebbe istituire delle schede sanitarie per ogni singolo paziente nelle quali conservare il modulo di consenso firmato e ogni altro atto e documento inerente la salute del paziente.<\/p>\n<p>Le schede dovrebbero essere conservate in un luogo e in un modo tale da evitare che persone non autorizzate ne possano prendere conoscenza. Per esempio, se sono riposte in un armadio, questo dovrebbe essere chiuso a chiave e collocato in una stanza dello studio non accessibile al pubblico in generale. Le chiavi dell\u2019armadio dovrebbero essere in possesso solo del medico e del suo sostituto (o dei suoi collaboratori medici) e non di altre persone. Inoltre l\u2019armadio dovrebbe essere di materiale ignifugo, in modo da evitare il rischio di perdita o distruzione di dati a causa di incendio.<br \/>\nBisogna infatti ricordare che la legge sulla privacy non solo tutela la riservatezza del paziente, ma impone a chi gestisce i dati dei pazienti di adottare misure e cautele per evitare o minimizzare i rischi da incendio, furto, sottrazione, smarrimento, ecc. Se i dati vengono sottratti o distrutti, il medico deve poter dimostrare di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare tutto questo perch\u00e9 se invece ha conservato le schede in maniera superficiale, pu\u00f2 essere chiamato a risarcire i danni al paziente.<\/p>\n<p><strong>E se il medico utilizza anche il computer?<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<p>Vale lo stesso principio di evitare o ridurre al minimo il rischio di perdita, distruzione, sottrazione, manomissione o alterazione dei dati memorizzati nel computer.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 si pu\u00f2 realizzare con diversi accorgimenti tecnici. In primo luogo il computer deve essere protetto da una password alfanumerica (la meno intuitiva possibile) che deve essere cambiata ogni tre mesi. Inoltre il computer deve essere protetto da un software antivirus, anti-malware e, se \u00e8 connesso a internet, anche da un firewall. Infine deve essere previsto un salvataggio periodico dei dati da poter utilizzare in caso di emergenza.<\/p>\n<p>Le misure di protezione informatica hanno una rapida evoluzione tecnologica, per cui \u00e8 opportuno che il medico possa contare su un consulente informatico di propria fiducia per rendere il suo computer sempre protetto al massimo grado.<\/p>\n<p><strong>Il sostituto o comunque il collaboratore medico pu\u00f2 usare il computer del medico titolare?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Allo stesso modo con cui il sostituto o il collaboratore medico pu\u00f2 accedere ai fascicoli cartacei dei pazienti, pu\u00f2 certamente accedere ai dati sanitari memorizzati nel computer dello studio.<br \/>\nPer\u00f2 \u00e8 necessario che vi acceda con un proprio nome utente e una propria password, in modo che sul computer rimanga una \u201ctraccia informatica\u201d di chi,come e quando ha acceduto al sistema.<\/p>\n<p><strong>E il personale di segreteria? Pu\u00f2 accedere al computer e alle schede dei pazienti?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Il personale di segreteria deve limitare l\u2019accesso solo ai dati necessari per svolgere il proprio lavoro, per cui potr\u00e0 sicuramente accedere ai dati personali dei pazienti come ad esempio l\u2019indirizzo e il numero di telefono, ma non ha titolo per accedere ai dati sanitari dei pazienti.<br \/>\nAnche in questo caso \u00e8 necessario che l\u2019accesso al computer sia effettuato con un nome utente e una password dedicata al personale di segreteria, in modo che il sistema limiti automaticamente l\u2019accesso ai dati comuni e non a quelli sensibili.<\/p>\n<p><strong>E se il medico lavora in associazione con altri colleghi?<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 sufficiente che nell\u2019informativa sia esplicitato chiaramente che i dati dei pazienti possono essere trattati anche dai colleghi medici facenti parte dell\u2019associazione professionale o della medicina di rete o di gruppo, ovviamente sempre e solo per esclusive finalit\u00e0 di diagnosi e cura.<\/p>\n<p><strong>Ho sentito parlare del \u201cDocumento Programmatico per la sicurezza\u201d. Cos\u2019\u00e8 di preciso?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>E\u2019 un documento che racchiude ed esplicita le misure di sicurezza adottate dal medico per la protezione dei dati dei pazienti. In pratica con questo documento si individuano i rischi relativi alla sicurezza dei dati e si descrivono le contromisure per fronteggiarli.<br \/>\n<strong><em>Il Documento Programmatico per la sicurezza era un documento obbligatorio, da redigere ogni anno entro il mese di marzo, ma con una legge del 2012 questo obbligo \u00e8 stato abolito. Pertanto la redazione del documento non \u00e8 pi\u00f9 tassativa.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Ci\u00f2 non toglie che le misure di sicurezza vanno comunque adottate.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Nel caso in cui, comunque, il medico ritenga di redigere il Documento Programmatico per una miglior ricognizione e documentazione dei dati sanitari oggetto di trattamento, pu\u00f2 fare riferimento alla Guida pubblicata sul sito internet dell&#8217;Autorit\u00e0 Garante per la\u00a0 Privacy:<\/em><\/strong><strong><em>\u00a0<\/em><\/strong><a href=\"http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1007751\"><strong><em>http:\/\/www.garanteprivacy.it\/web\/guest\/home\/docweb\/-\/docweb-display\/docweb\/1007751<\/em><\/strong><\/a><strong><em>.<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Il medico deve segnalare a qualche autorit\u00e0 il fatto che possiede una banca dati (cartacea o su computer) di dati di pazienti?<\/strong><\/p>\n<p>No, non ha alcun obbligo di segnalazione, ad eccezione del caso in cui tratti dati sanitari per sistematico uso a fini genetici (per esempio il medico genetista) o per esclusive finalit\u00e0 di procreazione medicalmente assistita (ma il caso riguarda le strutture sanitarie a ci\u00f2 deputate e non i singoli medici). In tali ipotesi \u00e8 necessaria la notificazione all\u2019Autorit\u00e0 Garante per la Privacy.<\/p>\n<p><strong>Rientra nel concetto di \u201cbanca dati\u201d anche l\u2019agenda del medico che contiene indirizzi e numeri di telefono dei pazienti o dei collaboratori?<\/strong><\/p>\n<p>No, perch\u00e9 tali agende (cartacee o informatiche) sono dei semplici ausili all\u2019attivit\u00e0 del professionista e non assurgono al ruolo di \u201cbanca dati\u201d.<\/p>\n<p><strong>In definitiva, \u00e8 preferibile usare il cartaceo o il computer?<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 una scelta che dipende esclusivamente dalle modalit\u00e0 organizzative del singolo medico. Nessuno dei due sistemi \u00e8 migliore dell\u2019altro. Semplicemente se si lavora solo su carta, dovranno essere adottati alcuni accorgimenti; se si lavora col computer, altri.<br \/>\nSi pu\u00f2 solo dire che nella fase attuale di progresso tecnologico, l\u2019uso del computer \u00e8 sempre pi\u00f9 utile e semplifica notevolmente il lavoro, purch\u00e9 ovviamente venga utilizzato con criterio e diligenza.<\/p>\n<p><strong>Veniamo ora alla comunicazione dei dati sanitari. Quali diritti ha il paziente diretto interessato?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Il paziente diretto interessato ha diritto in ogni momento a sapere quali dati che lo riguardano sono in possesso del medico, ha diritto di verificare che tali dati siano esatti e corretti, ha diritto a chiedere la cancellazione in tutto o in parte dei dati che lo riguardano e ha diritto ad ottenere copia di tutti i dati che lo riguardano.<\/p>\n<p><strong>Ma se il paziente, per ipotesi, chiede al medico di cancellare tutti i suoi dati, il rapporto di cura non pu\u00f2 proseguire\u2026<\/strong><\/p>\n<p>Evidentemente \u00e8 cos\u00ec. Infatti nell\u2019informativa il medico fa presente che se il paziente si rifiuta di fornire al medico i dati sanitari necessari per instaurare il rapporto di cura questo non pu\u00f2 aver luogo. Allo stesso modo, se il paziente chiede la cancellazione dei suoi dati \u00e8 come se revocasse il consenso che originariamente aveva dato. Per cui il medico non pu\u00f2 che prenderne atto, accogliere la richiesta del paziente e considerare terminato il rapporto di cura.<\/p>\n<p><strong>Il paziente ha diritto di chiedere al medico solo una copia degli atti o pu\u00f2 pretendere di ottenere gli originali?<\/strong><\/p>\n<p>Se il paziente a suo tempo ha consegnato al medico un documento sanitario (ad esempio una radiografia) e poi successivamente chiede che gli venga restituita, il medico deve consegnare lo stesso originale che aveva ricevuto dal paziente stesso.<br \/>\nSe invece il paziente chiede la propria scheda sanitaria, pu\u00f2 ottenerne una stampa o una fotocopia.<\/p>\n<p><strong>Il medico pu\u00f2 opporsi a queste richieste del paziente?<\/strong><\/p>\n<p>No, in nessun caso.<\/p>\n<p><strong>E se la richiesta proviene da un familiare o da un conoscente del paziente?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Dipende se il paziente ha dato il suo consenso. Se \u00e8 cos\u00ec, allora il medico \u00e8 autorizzato a fornire i dati sanitari ai familiari o conoscenti individuati dal paziente stesso. Ma se non \u00e8 cos\u00ec il medico non pu\u00f2 rivelare alcunch\u00e9 a nessun soggetto diverso dal diretto interessato.<br \/>\nPer evitare contestazioni, \u00e8 opportuno che il medico si faccia indicare per iscritto chi sono i soggetti a cui acconsente che siano forniti dati e\/o informazioni sul suo stato di salute.<\/p>\n<p><strong>La consegna di documenti sanitari (ad esempio un certificato medico o una ricetta) deve farla materialmente il medico o pu\u00f2 farlo anche il personale di segreteria?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Pu\u00f2 farlo anche il personale di segreteria, ma allora il documento sanitario deve sempre essere chiuso in una busta e spetter\u00e0 al personale di segreteria identificare il soggetto che ritira la busta: se il diretto interessato o se un delegato. In quest\u2019ultima ipotesi, dovr\u00e0 acquisire la delega del diretto interessato.<\/p>\n<p><strong>Le buste chiuse contenenti i documenti sanitari possono essere messe a disposizione dei pazienti per il ritiro, ad esempio in uno scaffale della sala d\u2019attesa dello studio?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>No, perch\u00e9 cos\u00ec facendo non si sa chi \u00e8 il soggetto che ritira la busta e potrebbe anche succedere che il paziente (magari anche in buona fede) ritiri una busta che non \u00e8 la sua.<br \/>\nPer evitare questi rischi di indebita conoscenza di dati sanitari da parte di terzi non autorizzati, una efficace misura di sicurezza, ad esempio, \u00e8 inserire le buste in appositi schedari ubicati non nella sala d\u2019attesa dello studio, bens\u00ec nello spazio dedicato alla segreteria. In questo modo l\u2019identificazione del soggetto e la consegna della busta \u00e8 mediata dal personale di segreteria, che deve attenersi alle regole di tutela della privacy sopra descritte.<\/p>\n<p><strong>Se il paziente chiede al medico una attestazione dettagliata del suo stato di salute, perch\u00e9 per esempio deve presentarla al datore di lavoro per usufruire di permessi speciali, il medico pu\u00f2 rifiutarsi di farlo per motivi di privacy?<\/strong><\/p>\n<p>Assolutamente no.<\/p>\n<p>La decisione se rivelare al datore di lavoro certi dati inerenti lo stato di salute spetta al paziente, non al medico. Quindi se il paziente desidera ottenere dei permessi speciali e vuole giustificare questa richiesta con una certificazione medica dettagliata, il medico deve soddisfare la richiesta del suo assistito, dichiarando i dati sanitari in suo possesso (ovviamente secondo verit\u00e0). Non \u00e8 compito del medico sindacare questa decisione del paziente.<\/p>\n<p><strong>E se la richiesta di dati e informazioni sanitarie proviene da un qualunque altro soggetto?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>In generale vale la regola per cui senza il consenso del diretto interessato, il medico non pu\u00f2 comunicare niente a nessuno.<\/p>\n<p>Quindi, solo se c\u2019\u00e8 il consenso del paziente, allora il medico pu\u00f2 fornire dati e informazioni sanitarie ad altri soggetti, come ad esempio alla compagnia di assicurazione del paziente, al datore di lavoro del paziente, e cos\u00ec via.<\/p>\n<p><strong>Ci sono casi in cui il medico \u00e8 autorizzato a comunicare a terzi i dati sanitari del paziente, in assenza del suo consenso?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, ma sono previsti da specifiche norme di legge (nazionali o regionali).<br \/>\nPer esempio nei casi in cui sussiste obbligo di referto, il medico \u00e8 tenuto a segnalare all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria i dati in suo possesso anche senza il consento del diretto interessato. Oppure per la segnalazione di malattie infettive o diffusive.<\/p>\n<p>Cos\u00ec come i medici convenzionati (medici di famiglia e pediatri) sono tenuti a comunicare i dati degli assistiti alla ASL per motivi di controllo della spesa sanitaria.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><strong>Al di fuori di questi casi, esistono altre situazioni in cui il medico pu\u00f2 derogare all\u2019obbligo della riservatezza?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, in ipotesi particolari in cui si renda necessario tutelare la salute di un terzo o della collettivit\u00e0, oppure di un minore, di un soggetto disabile o comunque di un soggetto in situazione di fragilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 fare qualche esempio di queste situazioni particolari?<\/strong><\/p>\n<p>Per esempio, se il medico ha in cura un paziente psichiatrico e vi \u00e8 il rischio concreto e attuale che costui possa costituire un pericolo per l\u2019incolumit\u00e0 di terzi o della collettivit\u00e0, deve segnalare il caso alle competenti autorit\u00e0 (servizi sociali e\/o autorit\u00e0 giudiziaria).<\/p>\n<p>Oppure se il medico ha in cura un minore e constata che \u00e8 oggetto di maltrattamenti o abusi, deve segnalare il caso alle medesime autorit\u00e0.<\/p>\n<p>Si tratta di situazioni molto delicate, nelle quali il medico deve agire con la massima prudenza e attenzione, valutando caso per caso. Ma ricordando che il diritto alla privacy del paziente pu\u00f2 essere superato se sussistono ragioni in cui prevale la necessit\u00e0 di tutelare interessi pi\u00f9 rilevanti.<\/p>\n<p><strong>E come si deve comportare il medico a cui l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria chiede di rendere testimonianza o di esibire documenti riguardanti un suo paziente?<\/strong><\/p>\n<p>Il medico pu\u00f2 sempre opporre il segreto professionale e rifiutarsi di rendere testimonianza o di esibire documenti.<\/p>\n<p>Tuttavia bisogna ricordare due cose importanti. La prima \u00e8 che il segreto professionale \u00e8 teso a proteggere il paziente, per cui potrebbe accadere che l\u2019interesse del paziente sia tutelato in modo migliore rendendo testimonianza, piuttosto che non rendendola. In questi casi il medico, in coscienza, pu\u00f2 ritenere opportuno rendere testimonianza perch\u00e9 cos\u00ec facendo rende un servizio migliore al suo assistito, piuttosto che restando in silenzio.<\/p>\n<p>La seconda cosa importante da ricordare \u00e8 che se il medico oppone il segreto professionale, il giudice pu\u00f2 comunque decidere che il segreto debba cedere alle superiori esigenze di giustizia e quindi ordinare al medico di deporre. In questi casi il medico non pu\u00f2 pi\u00f9 rifiutarsi e al contempo \u00e8 liberato dall\u2019obbligo del segreto, proprio perch\u00e9 vi \u00e8 un ordine del giudice.<\/p>\n<p><strong>Il diritto alla privacy esiste anche per il paziente defunto?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec perch\u00e9 il decesso dell\u2019assistito non esime il medico dal dovere di tutelarne la riservatezza.<br \/>\nBisogna per\u00f2 ricordare che gli eredi del defunto subentrano in tutti i diritti del deceduto, per cui nei confronti di costoro il medico non pu\u00f2 opporre il segreto.<\/p>\n<p>Se, per esempio, il paziente aveva una polizza assicurativa sulla vita, una volta deceduto i dati sanitari di costui possono essere comunicati agli eredi e anche alla compagnia di assicurazione, visto che nel contratto assicurativo il paziente aveva autorizzato la compagnia ad accedere a tali atti al momento della sua morte.<\/p>\n<p><strong>Per quanto tempo il medico deve conservare i dati dei pazienti nel proprio studio?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Per gli studi medici privati, a differenza degli ospedali e delle case di cura, non esiste una norma specifica che stabilisca la durata di conservazione degli atti sanitari.<\/p>\n<p>Vale la regola prevista dalla legge sulla privacy, secondo la quale i dati vanno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalit\u00e0 per cui sono stati raccolti. Tradotto nella prassi medica, significa che il medico deve conservare gli atti fin tanto che dura il rapporto di cura.<br \/>\nTuttavia bisogna ricordare che a norma del Codice Civile, i documenti amministrativi di un lavoratore autonomo devono essere conservati per almeno 10 anni.<\/p>\n<p>Per cui, in conclusione, il comportamento corretto del medico consiste nel conservare gli atti dei pazienti per tutta la durata del rapporto di cura e per i 10 anni successivi al termine di esso.<\/p>\n<p><strong>Una volta decorso tale termine, gli atti possono essere distrutti?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ec, anche se sarebbe preferibile consegnarli ai pazienti diretti interessati,ove possibile.<\/p>\n<p><strong>Il medico che cessa la propria attivit\u00e0 come deve comportarsi?<\/strong><\/p>\n<p>Vale quanto detto sopra: la cessazione dell\u2019attivit\u00e0 corrisponde alla cessazione del rapporto di cura. Da quel momento decorre la conservazione per 10 anni.<\/p>\n<p><strong>La conservazione degli atti per tutti questi anni pu\u00f2 non essere agevole\u2026<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 vero, per\u00f2 bisogna tener conto di due aspetti.<\/p>\n<p>Il primo \u00e8 che i dati possono essere conservati in forma elettronica, ricordandosi che l\u2019archiviazione con firma digitale ha la stessa validit\u00e0 legale del cartaceo. Per cui se si opta per una archiviazione digitale si pu\u00f2 evitare la preoccupazione di reperire spazi idonei a conservare il cartaceo.<br \/>\nIl secondo aspetto da considerare \u00e8 che potrebbero (anche solo come ipotesi teorica) insorgere contestazioni, vertenze o cause fra medico e paziente e se il medico non dispone pi\u00f9 della documentazione clinica non ha nemmeno strumenti per dimostrare la correttezza del suo operato. Conservare i documenti, quindi, significa anche conservare le prove della propria correttezza professionale.<\/p>\n<p><strong>A telefono il medico pu\u00f2 divulgare dati sanitari dei pazienti? Per esempio comunicare l\u2019esistenza di una certa patologia?<\/strong><\/p>\n<p>Per i colloqui telefonici vale la stessa regola prevista per i colloqui di persona.<br \/>\nQuindi al diretto interessato si pu\u00f2 comunicare ogni informazione sanitaria, sia di persona che per telefono.<br \/>\nAi soggetti terzi, anche se familiari, la comunicazione (di persona o per telefono) \u00e8 possibile solo con il consenso del diretto interessato.<\/p>\n<p><strong>Al paziente bisogna dire sempre tutto riguardo al suo stato di salute, o \u00e8 meglio essere generici?<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Il paziente ha diritto di sapere tutto sul suo stato di salute, senza nessun limite.<br \/>\nOvviamente, siccome il medico non \u00e8 un burocrate, ma un professionista, deve aver cura di fornire le informazioni, soprattutto quando riguardano patologie serie, nel modo pi\u00f9 consono ed appropriato, tenendo conto della personalit\u00e0 del paziente e rispettando la sua sensibilit\u00e0.<br \/>\nIn proposito vale il principio sancito dal Codice Deontologico: le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza. La documentata volont\u00e0 della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l\u2019informazione deve essere rispettata.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><strong>Veniamo ora ai documenti che contengono dati sanitari. Per esempio, i certificati di malattia devono riportare la diagnosi?<\/strong><\/p>\n<p>I certificati di malattia per pazienti che sono lavoratori dipendenti devono essere redatti prioritariamente con la procedura telematica, nella quale \u00e8 previsto che l\u2019indicazione della diagnosi sia portata a conoscenza solo dell\u2019INPS ma non del datore di lavoro.<br \/>\nMa anche per i certificati cartacei vale la stessa regola, e cio\u00e8 che la diagnosi non deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro.<\/p>\n<p>Fanno eccezione solo i lavoratori dipendenti delle Forze Armate, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco, perch\u00e9 in questi casi il datore di lavoro deve per legge essere a conoscenza del tipo di patologia sofferta dal militare. Ecco perch\u00e9 nei confronti di questi pazienti \u00e8 tutt\u2019ora obbligatorio il certificato cartaceo e non quello telematico.<\/p>\n<p><strong>E per i bambini che frequentano la scuola?<\/strong><\/p>\n<p>In caso di malattie infettive o diffusive, il medico \u00e8 tenuto alla segnalazione, che per\u00f2 deve essere fatta alla ASL e non alla scuola.<\/p>\n<p>La scuola, quindi, non pu\u00f2 pretendere alcun certificato di malattia dell\u2019alunno, ma semmai solo un certificato per la riammissione a scuola, una volta superata la malattia.<br \/>\nE\u2019 evidente, quindi, che in questi casi il medico non deve mai indicare alcuna diagnosi nel certificato.<\/p>\n<p><strong>Oltre ai certificati, ci sono molti altri tipi di documenti che contengono dati sanitari di pazienti\u2026.<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>E\u2019 proprio cos\u00ec. Nella pratica medica i documenti possono assumere moltissime forme: si pensi ai documenti cartacei come le ricette, i certificati, le cartelle cliniche, le perizie, le relazioni e cos\u00ec via. Come sono altrettanti \u201cdocumenti\u201d anche i cd o le lastre della diagnostica per immagini.<br \/>\nQuello che \u00e8 importante ricordare \u00e8 che la tutela della legge riguarda i \u201cdati sanitari\u201d indipendentemente del \u201csupporto\u201d che li ospita. Ma siccome il medico \u00e8 tenuto a tutelare e proteggere la riservatezza dei dati sanitari, \u00e8 evidente che i supporti che li contengono devono avere un adeguato sistema di protezione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Adempimenti necessari in materia di privacy Alla luce delle ispezioni attivate dal Garante privacy (http:\/\/www.quotidianosanita.it\/governo-e-parlamento\/articolo.php?articolo_id=23382) per verificare il rispetto delle normative negli studi dei MMG, di seguito un promemoria degli adempimenti necessari. 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