Avvocato Andrea Castelnuovo – SNAMI NAZIONALE

Roma, 6 Aprile 2021 – Con l’art. 3 del decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, intitolato “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2” il governo, in tempi francamente molto più rapidi di quanto si potesse prevedere e sperare, ha approvato uno “scudo da responsabilità” limitato a quella penale connessa alla vaccinazione.

Questo il testo della norma: “Per i fatti di cui agli articoli 589 [omicidio colposo] e 590 [lesioni colpose] del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

Il testo è molto chiaro e prevede una “causa di non punibilità” per chi abbia somministrato il vaccino in conformità alla AIC e alle istruzioni ministeriali per la somministrazione.

Positivo il fatto che la causa di punibilità sia netta, secca e della massima estensione e che non sia stato introdotto il tema della colpa grave che, nei vari commenti che hanno preceduto l’approvazione del decreto-legge, sembrava essere sul tavolo della discussione: la distinzione spesso cavillosa tra colpa grave, colpa ordinaria, colpa lieve rischiava di essere una notevole complicazione posto che non esiste e non può esistere una linea di demarcazione netta tra concetti che sono elastici per definizione.

È fuor di dubbio che il meccanismo della “causa di non punibilità” prevede che l’accertamento della sua sussistenza avvenga pur sempre nell’ambito di un procedimento penale sicché uno scudo congegnato in questa maniera può essere senz’altro efficace, e sarà efficace, ma non può impedire l’apertura di un fascicolo, l’iscrizione nel registro degli indagati e l’avvio di un procedimento penale a carico del medico. D’altra parte è ben difficile immaginare un meccanismo diverso perché occorre comunque che un’autorità – e non può essere che l’autorità giudiziaria inquirente (il pubblico ministero) – accerti se vi sia un danno, se quel danno sia da porsi in connessione causale con il vaccino, se chi abbia somministrato il vaccino abbia seguito le regole previste nella AIC e nelle circolari ministeriali. Tutto questo ovviamente non può essere fatto con la bacchetta magica, ma è necessario che venga fatto nell’ambito di un procedimento penale.

Giusto, alla fin dei conti, che non si risponda in sede penale per eventuali effetti dannosi connessi a somministrazione del vaccino qualora ci sia attenuti alle regole previste da EMA e AIFA nonché a quelle approvate dal ministero. Giusto, anche, che chi non sia attenuto a questi provvedimenti e quindi alle linee guida cliniche, non abbia una esenzione da responsabilità perché questo sarebbe fondamentalmente iniquo: non viene scriminata una condotta imperita, negligente o imprudente ma si ribadisce, laddove ve ne fosse bisogno (e forse, senza il dibattito mediatico inevitabile, non ce ne sarebbe stato bisogno) che il medico non deve sentirsi tra l’incudine e il martello e rimanere col cerino in mano di fronte al giudice penale. Si poteva fare di più, si poteva fare meglio, ma tutto sommato si tratta di una norma che può porre un argine alle denunce folli che sicuramente saranno già giunte presso le procure della Repubblica e che giungeranno nei prossimi mesi.

Riteniamo, per la verità, che il problema degli eventuali danni connessi causalmente alla vaccinazione sia un problema che era giusto affrontare pur non essendo quello di punta, ma ci pare anche che il provvedimento approvato dal governo avrebbe potuto essere più completo sia a garanzia dei medici sia a garanzia dei pazienti, che certamente non possono essere lasciati in balia di se stessi.

In questo senso, abbiamo indirizzato al governo tramite vari parlamentari che hanno sostenuto l’iniziativa di SNAMI, una proposta che era assai più completa perché prevedeva non solo una “causa di non punibilità” ma

1) una vera e propria depenalizzazione dei reati di lesioni e omicidio colposo connessi al vaccino,

2) una totale esclusione di responsabilità civile risarcitoria e, in favore dei pazienti,

3) un social security system a carico dello Stato come già esiste dal 1992 per le vaccinazioni obbligatorie.

Questo il testo di legge che abbiamo proposto e che nulla impedisce venga ancora discusso in Parlamento:

1. Non costituiscono reato i fatti di cui agli articoli 589, 590 e 590 sexies del Codice Penale commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora la morte o la lesione personale siano conseguenza della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19.

2. L’esercente la professione sanitaria non risponde civilmente, né ai sensi degli articoli 1218 e seguenti del Codice Civile né ai sensi degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, per qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal paziente sottoposto a vaccinazione, dai suoi congiunti, dai suoi eredi e dai suoi creditori a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19.

3. Chiunque abbia riportato, a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).4. Nel caso di morte del paziente sottoposto a vaccinazione a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione della malattia Covid 19, si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati).

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

(GU n.79 del 1-4-2021) Vigente al: 1-4-2021

Capo I
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

Art. 3

Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

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