Torino 7 Gennaio 2020

La legge 219 del 2017 prevede che qualsiasi trattamento sanitario (salvo quelli da fare in stato di necessità, pensiamo al paziente che arriva in pronto soccorso in stato di totale incoscienza, e salvo i trattamenti sanitari obbligatori in caso di patologie psichiche gravissime, i TSO) sia legittimo se il paziente sia stato previamente informato dal medico su tutti gli aspetti del percorso e se abbia dato il proprio consenso: si tratta del consenso informato che la legge del 2017 ha stabilito dover essere documentato in forma scritta.

La legge 219 ha stabilito regole speciali per i minorenni e per gli incapaci di intendere e volere (la cui incapacità sia stata accertata da un tribunale e che abbia per loro nominato, a seconda della crescente gravità dell’incapacità, un amministratore di sostegno, un curatore, un tutore):

  1. hanno diritto di ricevere tutte le informazioni sulle scelte relative alla salute in modo consono alle loro capacità, per essere messi nelle condizioni di esprimere una volontà;
  2. il consenso informato al trattamento sanitario del minorenne è espresso o rifiutato dai genitori tenendo conto della sua volontà, in relazione all’età e maturità;
  3. il consenso informato dell’interdetto è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile;
  4. il consenso informato dell’inabilitato è espresso da lui;
  5. se è stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore tenendo conto della volontà dell’amministrato;
  6. se tutti questi soggetti rifiutano le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, decide il giudice tutelare.

Si è posta la questione degli ospiti delle RSA, non tutti ovviamente interdetti o inabilitati o sotto amministrazione di sostegno: è un problema che in realtà si pone da sempre anche per tutti gli altri trattamenti sanitari, emerso in maniera prepotente per i vaccini Covid, vi- sto che a questi pazienti è data una corsia preferenziale per l’immediata vaccinazione.

Il decreto-legge n° 1 del 5 gennaio 2021 ha stabilito queste nuove regole per risolvere il problema in maniera rapida:

  1. Per i pazienti dichiarati incapaci dal tribunale, il consenso al vaccino è dato dal tutore, curatore o amministratore di sostegno, come previsto dalla legge 219.
  2. Per gli ospiti che sono incapaci ma non hanno un provvedimento di interdizione, inabilitazione amministratore di sostegno (ma anche per quelli che pur avendo tutore o amministratore, costui non sia disponibile) il direttore sanitario della struttura o il responsabile medico della struttura o il direttore sanitario della ASL assumono la funzione di amministratore di sostegno al solo fine di prestare il consenso per il vaccino Covid: sentito il coniuge (o il compagno/a in caso di unione civile) o il parente più prossimo, esprimono il consenso in forma scritta.
  3. Questo consenso, se è conforme alla volontà del paziente espressa nelle DAT (disposi- zione anticipate di trattamento, il cosiddetto testamento biologico, per i pochissimi che già l’abbiano fatto) o del coniuge o parente interpellato, è immediatamente e definitiva- mente efficace.
  4. Se il coniuge o il parente rifiutano, il direttore sanitario può richiedere al giudice tutela- re l’autorizzazione a fare comunque la vaccinazione: entro 48 ore il giudice deve convalida- re o, se non ci sono i presupposti scientifici per la vaccinazione (quali mai ??), negare la convalida. Entro le successive 48 ore il provvedimento viene comunicato alla struttura che  a quel punto può procedere col vaccino.
  5. La legge prevede una sorta di silenzio assenso: se il giudice tutelare non provvede entro quelle 96 ore, il consenso si considera convalidato e si può dunque procedere al vaccino.

Dunque, una nuova norma che tende a sveltire, facilitare e rendere immediatamente operativa la possibilità di vaccinare gli ospiti delle RSA. Sicuramente una procedura che ha qualche complessità e che, probabilmente, potrebbe intasare le direzioni sanitarie e gli uffici del giudice tutelare, già sufficientemente intasati, ma l’idea del silenzio assenso che matura dopo Massimo 96 ore e comunque efficace e risolutiva. È fuor di dubbio che tutto ciò diventerebbe superfluo se, come penso dovrebbe essere, il vaccino venisse dichiarato obbligatorio per tutti.

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