Circolare del Ministero delle Salute del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.

NON APPLICABILE PER MANCANZA DI BUON SENSO.

Roma, 14 Aprile 2021 – Il Sindacato Autonomo pone una serie di perplessità interpretative e applicative della circolare del Ministero delle Salute del 12 aprile 2021: “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata“. Angelo Testa, presidente nazionale SNAMI: «La parte del testo che recita “ … nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante” è inapplicabile perché non attiene ai compiti del Medico di Medicina Generale sapere se un’azienda voglia e possa perseguire per un lavoratore tale possibilità. Di conseguenza il medico non può e non deve certificare.» «Altro vulnus» aggiunge Gennaro Caiffa, vice segretario nazionale SNAMI «è il passo “ … il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia”. E’ chiaro che dovremmo basarci su una semplice dichiarazione di chi potrebbe avere tutto l’interesse a sostenere la tesi del contatto stretto per poter usufruire dell’istituto della malattia. Molto meglio il percorso attuale che prevede sia la sanità pubblica a provvedere ed emanare il provvedimento di quarantena.» «E’ chiaro» conclude Angelo Testa «che si sia stati frettolosi e poco riflessivi nell’emanare una circolare che abbonda di criticità e scarsa applicabilità per cui il tutto va necessariamente rivisitato e corretto secondo principi di applicabilità, rispetto delle norme già in essere e soprattutto con doveroso buon senso

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