Il diritto di sciopero dei Medici di Medicina Generale, pur essendo costituzionalmente garantito, è soggetto a stringenti obblighi procedurali e sostanziali volti a bilanciare l’esercizio di tale diritto con la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini alla salute. Gli obblighi principali riguardano il rispetto dei termini di preavviso, la comunicazione delle modalità e motivazioni dello sciopero, e soprattutto la garanzia delle prestazioni indispensabili per la tutela della vita e della salute.
Le motivazioni addotte dallo SNAMI nella proclamazione del 5 novembre 2025 sono legittime e rientrano nell’ambito delle finalità sindacali di tutela degli interessi collettivi della categoria, particolarmente in relazione alla difesa dell’autonomia professionale, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla riforma dell’organizzazione dei servizi territoriali. La corretta articolazione delle prestazioni da garantire durante lo sciopero dimostra la consapevolezza dell’organizzazione sindacale rispetto agli obblighi derivanti dalla natura di servizio pubblico essenziale della Medicina Generale.
Il diritto di sciopero dei Medici di Medicina Generale trova il proprio fondamento nell’art. 40 della Costituzione, che stabilisce che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Tuttavia, trattandosi di professionisti che operano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, tale diritto è soggetto ai limiti e alle modalità previste dalla legge n. 146 del 1990.
La Medicina Generale rientra infatti tra i servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della legge 146/1990, specificamente nell’ambito della tutela della vita e della salute, configurandosi come servizio volto a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Preavviso e comunicazione
Il primo e fondamentale obbligo che grava sui Medici di Medicina Generale è quello del preavviso. L’art. 2 della legge 146/1990 stabilisce che il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni, mentre l’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale prevede un preavviso minimo di 15 giorni per i Medici di Medicina Generale convenzionati.
I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro. Tale comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente.
Dal documento allegato emerge che lo SNAMI ha rispettato tale obbligo, proclamando lo sciopero per il 5 novembre 2025 con comunicazione dell’8 ottobre 2025, garantendo così il preavviso di quasi un mese.
Comunicazione individuale
Per quanto riguarda la comunicazione individuale, dai documenti emerge una distinzione importante: gli iscritti SNAMI non devono inviare alcuna comunicazione individuale, mentre i non iscritti che intendono aderire allo sciopero devono trasmettere una PEC personale almeno 24 ore prima dell’astensione.
L’aspetto più delicato dell’esercizio del diritto di sciopero nella Medicina Generale riguarda l’obbligo di garantire le prestazioni indispensabili. L’art. 2 della legge 146/1990 stabilisce che le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi devono concordare, nei contratti collettivi, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare.
Prestazioni garantite per settore
La proclamazione dello SNAMI articola dettagliatamente le prestazioni da garantire per ciascun settore:
Per i Medici di Medicina Generale del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta (chiusura degli studi dalle 8:00 alle 20:00 del 5 novembre 2025):
- Visite domiciliari urgenti, avuto riguardo alle condizioni cliniche e alla possibilità o meno di spostamento del paziente
- Visite in assistenza programmata a malati terminali
- Prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Ulteriori prestazioni definite indispensabili negli Accordi regionali
Per i Medici del ruolo unico ad attività oraria (astensione dalle 20:00 alle 24:00):
- Prestazioni indispensabili secondo l’art. 43 comma 7 dell’ACN vigente
- Ulteriori prestazioni definite indispensabili negli Accordi regionali
Per i Medici di emergenza sanitaria territoriale (astensione dalle 00:01 alle 23:59):
- Prestazioni previste dall’art. 665 dell’ACN vigente per gli aspetti inerenti il soccorso urgente
Per i Medici dei servizi territoriali (astensione dalle 8:00 alle 20:00):
- Tutte le prestazioni rese nell’ambito dei servizi per tossicodipendenza, di igiene pubblica, d’igiene mentale e di Medicina fiscale
Per i Medici negli istituti penitenziari (astensione dalle 00:01 alle 23:59):
- Assistenza sanitaria urgente, comprensiva delle terapie non procrastinabili
- Presenza nei processi con rito direttissimo o con imputati detenuti per gravi motivi di sicurezza
Motivazioni indicate nella proclamazione SNAMI
La proclamazione dello SNAMI individua quattro motivazioni principali che legittimano l’azione di sciopero:
- Opposizione al ruolo unico: Lo SNAMI denuncia che “il ruolo unico equivale alla fine della Medicina territoriale”, sostenendo che il medico di famiglia sta diventando “un semplice ingranaggio amministrativo, dipendente del sistema ma con tutti gli svantaggi della convenzione”, con conseguente cancellazione dell’autonomia professionale e rottura del rapporto di fiducia medico-paziente.
- Tutela della maternità e della genitorialità: La rivendicazione riguarda l’inadeguatezza delle tutele per la maternità, la paternità e le esigenze familiari, con la richiesta di “regole più giuste, congedi reali, sostituzioni garantite e strumenti di flessibilità”.
- Mancanza di programmazione e specializzazione universitaria: La critica si concentra sulla mancanza di “una visione formativa e organizzativa per la Medicina Generale”, con corsi regionali fermi e senza riconoscimento universitario.
- Deburocratizzazione e digitalizzazione sostenibile: La denuncia riguarda i “disservizi informatici, codici, referti cartacei e pratiche burocratiche inutili che sottraggono tempo alla visita, all’ascolto e alla prevenzione”.
Legittimità delle motivazioni sindacali
Le motivazioni addotte dallo SNAMI rientrano pienamente nell’ambito delle finalità legittime dello sciopero, che secondo la giurisprudenza consolidata deve essere finalizzato alla tutela di interessi collettivi dei lavoratori. La Cassazione civile ha chiarito che il rapporto convenzionale tra i Medici di Medicina Generale e il Servizio Sanitario Nazionale costituisce un rapporto libero professionale parasubordinato, disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, che si differenzia dal rapporto di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione.
I limiti temporali e le franchigie
L’art. 2 della legge 146/1990 e l’art. 17 dell’ACN prevedono specifici periodi di franchigia durante i quali non è possibile proclamare scioperi:
- Nel mese di agosto
- Nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie
- Nei cinque giorni che precedono e seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali
- Dal 23 dicembre al 3 gennaio
- Dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
Lo sciopero proclamato per il 5 novembre 2025 rispetta pienamente tali limitazioni temporali.
Le sanzioni per la violazione degli obblighi
L’art. 4 della legge 146/1990 prevede un articolato sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi relativi allo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Per i singoli Medici che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni o che non prestino le prestazioni indispensabili richieste, sono previste sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto.
Per le organizzazioni sindacali che proclamano o aderiscono a scioperi in violazione delle norme, sono previste sanzioni che possono includere la sospensione dei permessi sindacali retribuiti o dei contributi sindacali, per un ammontare compreso tra 2.500 e 50.000 euro, oltre alla possibile esclusione dalle trattative per due mesi.
La natura del rapporto convenzionale e le sue implicazioni
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rapporto tra i Medici di Medicina Generale e il Servizio Sanitario Nazionale ha natura parasubordinata e si svolge su un piano di parità. Come evidenziato dalla Cassazione civile, “l’ente pubblico opera nell’ambito esclusivo del diritto privato e assume nei confronti del professionista convenzionato gli obblighi derivanti dalla disciplina collettiva”. Questa natura del rapporto conferisce particolare legittimità alle rivendicazioni sindacali quando queste riguardano il rispetto degli accordi collettivi e la tutela delle condizioni di lavoro stabilite dalla contrattazione.
