La Corte dei Conti ha definitivamente statuito l’illegittimità dell’azione di Ats e della Regione Lombardia volta a recuperare quanto legittimamente corrisposto ai medici di CA in virtù di precisi Accordi che riconoscevano ai suddetti medici una maggiorazione del compenso orario pari a € 1,00/ora lordo per l’attività prestata a pazienti non residenti.

La sentenza dà ragione agli estensori dell’AIR lombardo del 2007 e a SNAMI Lombardia, che, come è noto, aveva preso una decisa posizione contro tale azione, diffidando le singole ATS e i vertici della Regione Lombardia (Dr. Attilio Fontana e Dott.ssa Letizia Moratti) dal proseguire in tale iniziativa.

Come si ricorderà, infatti, l’Accordo Integrativo Regionale per i rapporti con i Medici di Medicina Generale del 27/04/2007 – approvato con DGR n. VIII/004723 del 16/05/2007 – aveva introdotto, al punto 8.2., per tutti i medici di continuità assistenziale, una maggiorazione fissa del compenso pari ad 1€/ora volta a remunerare l’assistenza ai cittadini residenti fuori dall’ambito territoriale afferente alla sede di servizio.

La Procura della Corte dei Conti, dopo un’inchiesta della Guardia di Finanza, aveva ipotizzato un presunto danno erariale. Tuttavia, ora la Corte dei Conti ha smentito le accuse della Procura ed ha assolto tutti.

Rimane l’amaro in bocca per l’ennesima vicenda che infanga senza motivo la Medicina Generale e ancora una volta ci chiediamo chi sarà a pagare tutta questa inchiesta e tutta l’azione giudiziaria che ne è (ingiustamente) seguita?

Potete scaricare di seguito:

Sentenza 180/2021 del 27/05/2021 con omissis:

Di seguito potete leggere e scaricare la Lettera dell’avvocato Gennaro Messuti (che ricordo è a disposizione degli iscritti di Brescia il giovedì pomeriggio) al nostro Presidente in cui spiega quanto successo fino ad ora e cosa succederà dopo la sentenza :

Egregio Presidente,

la Corte dei Conti ha definitivamente sugellato l’illegittimità dell’azione di ATS e della Regione Lombardia volta a recuperare quanto legittimamente corrisposto ai medici di CA in virtù di precisi Accordi che riconosce-vano ai suddetti medici una maggiorazione del compenso orario pari a € 1,00/ora lordo per l’attività.

Come è noto, avevamo preso una decisa posizione contro tale azione, diffidando i vertici della Regione Lombardia (Dr. Attilio Fontana e Dott.ssa Letizia Moratti) dal proseguire in tale iniziativa. Infatti l’Accordo Integrativo Regionale per i rapporti con i Medici di Medicina Generale del 27/04/2007 – approvato con DGR n. VIII/004723 del 16/05/2007 – aveva introdotto, al punto 8.2. , per tutti i medici di continuità assistenziale, una maggiorazione fissa del compenso pari ad 1€/ora volta a remunerare l’assistenza ai cittadini residenti fuori dall’ambito territoriale afferente alla sede di servizio.

Eguale diffida era stata rivolta ai vertici delle singole ATS.

Occorre ricordare il comportamento scorretto di questi ultimi: infatti, pur consapevoli della inesistenza di un qualsiasi diritto, intimavano – con il consenso di Regione Lombardia – di restituire entro 30 giorni dal ricevimento della lettera l’importo ivi calcolato, indicando finanche il c/c.

L’illegittimità di tale intimazione derivava dal fatto che ATS e Regione Lombardia non avevano alcun titolo per avanzare l’intimazione, ma nonostante ciò, e fatto ancor più grave, nonostante le nostre diffide, hanno continuato nella loro illegittima azione. Tale comportamento è rinvenibile nelle ATS Milano, Brescia, Insubria e Val Padana. Va detto che altre ATS (Bergamo, Pavia e Montagna) si erano più correttamente limitate a mettere in mora i medici (senza indicare neanche il c/c). Quanto a Regione Lombardia, colpiva molto il fatto che, dopo aver sottoscritto gli Accordi, si era fatta interprete della tesi della Procura Contabile nel sostenere la nullità di quegli stessi accordi che aveva in passato sottoscritto, e così recedere dai propri impegni assunti in passato, recuperare quanto – a suo dire – indebitamente corrisposto ai medici di c.a. per il servizio di assistenza ai pazienti non residenti, giovarsi dell’attività svolta in passato dai medici di c.a. che avevano confidato, secondo buona fede e correttezza, negli accordi con Regione Lombardia, e imporre oggi ai medici di c.a. attività non convenzionate, ben sapendo che la professionalità e correttezza dei Medici le avrebbero permesso di ottenere il risultato a costo “zero” anche di fronte alla Corte dei Conti.

Ora la Corte dei Conti Lombardia, con sentenza n.180/2021 (depositata il 27/05/21), ha pienamente sconfessato la tesi della Procura contabile, e soprattutto le varie ATS e Regione Lombardia, dichiarando che “i nuovi ACN abbiano inteso conferire agli AIR un maggior spazio di manovra rispetto a quanto in precedenza previsto” e quindi dando piena legittimità agli Accordi Regionali.

Ora Regione Lombardia sarà costretta a rispettare gli accordi che aveva sottoscritto.

Non solo. La Corte dei Conti ha proseguito affermando che “anche a voler considerare corretta la tesi della parte pubblica, l’incremento retributivo di un euro l’ora conferito ai medici di continuità assistenziale non appare scollegato da prestazioni aggiuntive ad essi richieste, considerato l’inevitabile aggravio di lavoro connesso con la necessità di assicurare il servizio gratuitamente a residenti e non residenti (accollandosi dunque una parte dei pazienti che presumibilmente, in precedenza, avrebbero utilizzato per le emergenze il servizio di Pronto Soccorso), secondo la scelta di politica sanitaria operata dalla Regione Lombardia (scelta discrezionale insindacabile nel merito ai sensi dell’art. 1 comma 1 L. n. 20\1994)”.

Infine, la sentenza stigmatizza sulle “attività di recupero poste in essere dalla Regione Lombardia, in via precauzionale, dopo l’esercizio della presente azione di responsabilità amministrativa”: le conseguenze della decisione in esame sono duplici.

La prima, è che a seguito quindi della presente sentenza tali attività di recupero dovranno cessare immediatamente: la tesi di ATS e Regione Lombardia, ossia della nullità degli accordi, è stata definitivamente disattesa dalla Corte dei Conti.

La seconda, è che qualora vi siano stati Medici che a fronte delle lettere di ATS abbiano versato quanto (illegittimamente) intimato, possono ora richiedere quello stesso importo in quanto non dovuto (restituzione dell’indebito).

Auspicando quindi che i vertici di ATS e Regione Lombardia si adeguino alla decisione della Corte dei Conti e che spontaneamente restituiscano quanto versato dai singoli Medici a seguito della intimazione, e che continuino a corrispondere quanto oggetto di contrattazione, resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo cordiali saluti.

Avvocato Gennaro Messuti

Patrocinante in Cassazione

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