AIR VACCINI ANTI-COVID: MMG IN CAMPO CON REGOLE PRECISE

È iniziata la campagna vaccinale anti-Covid per operatori sanitari, dipendenti e ospiti delle RSA, ma per quando la profilassi coinvolgerà tutta la popolazione sarà “indispensabile la collaborazione dei medici di famiglia” come ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza.

Dopo una breve ma fittissima trattativa è stato siglato l’AIR lombardo sulle vaccinazioni anti-CoViD alla popolazione, in carico appunto alla MG. Come sempre, nessun trionfalismo: rispetto ai primi documenti presentati da Regione Lombardia (inaccettabili), la trattativa, dominata in prevalenza da SNAMI, ha avuto una svolta verso un documento senz’altro molto più condivisibile.

Due premesse:

1. Consigliare e fare counselling sulla vaccinazione è un imperativo etico, prima che deontologico.

2. Ovviamente, prima di poter parlare di vaccinazioni alla popolazione in genere, TUTTI i medici e gli odontoiatri dovranno poter essere vaccinati. Queste cose sono scontate ma è meglio ribadirle, anche se non riguardano, ovviamente, l’Accordo sottoscritto.

Con queste premesse, l’AIR stralcio sui vaccini ha le caratteristiche che noi cerchiamo sempre in un Accordo: massima libertà e completa volontarietà. Non vi è l’obbligo di legare il Governo Clinico del futuro AIR 2021 alle vaccinazioni, né l’obbligo di legare i residui del Governo Clinico al risultato raggiunto. Inoltre, il nostro intervento ha riscritto gli indicatori di risultato, riportandoli a livelli almeno non inverosimili e ha consentito di richiamare ulteriori risorse sull’Accordo stesso.

Riportiamo il testo definitivo dell’AIR stralcio: Accordo MMG vaccinazioni covid 8 gennaio 2021

(… e, per opportuno confronto, il testo di uno dei primi documenti proposti da Regione qualche ora prima dell’inizio delle trattative: Accordo mmg vaccinazioni_4_1_21 proposta regione).

PROROGATA PER IL 2021 L’ESENZIONE REGIONALE PER COVID-19

Approvato dalla Giunta regionale lombarda per tutto il 2021 il rinnovo dell’esenzione con codice D97, che comprende gli accertamenti di follow-up (visite specialistiche ed esami diagnostici) successivi all’infezione da Sars- Cov-2 e i colloqui psicologici/clinici.

Ricordiamo ancora una volta che i tamponi (sia rapidi antigenici che molecolari) e gli esami sierologici per SARS-CoV2 non possono essere richiesti su ricettario SSR, e che non esiste in Regione Lombardia un codice di esenzione per tale pratica.

INPS

Segnaliamo che INPS ha esteso la tutela per i pz “fragili” fino al 28 febbraio prossimo (cod. V15.9): si tratta di soggetti titolari di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 legge 104/92 nonché portatori di patologie (immunodepressione, esiti oncologici, terapia salvavita) che richiedono permanenza domiciliare precauzionale per il rischio di infezione COVID-19. A questi lavoratori viene riconosciuto il periodo certificato di assenza lavorativa come equiparato a ricovero ospedaliero.

PROSEGUE IL DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA PER I MEDICI ANCHE PER IL 2021

Anche per l’anno 2021, secondo la legge n. 178 – 30 dicembre 2020  (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata  sul supplemento ordinario n. 46 alla G.U. n. 322)  gli operatori sanitari non potranno emettere fatture in formato elettronico relative a prestazioni sanitarie eseguite nei confronti di persone fisiche.

Nel 2021 gli operatori sanitari potranno fatturare:

– in formato cartaceo;

– in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo S.d.I. (Sistema di Interscambio – P.A.).

Il divieto opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali l’assistito ha manifestato l’opposizione all’inserimento dei dati di spesa nella dichiarazione dei redditi precompilata.

Permane l’obbligo in capo al medico di rilasciare e comunicarne i dati della fattura cartacea al sistema Tessera Sanitaria, con le nuove scadenze previste e con gli elementi necessari per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Restano invariati i termini di invio dei dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2020, che quindi dovranno essere comunicati entro il 31 gennaio 2021.

A partire dal 1°gennaio 2021 i dati dei documenti fiscali dovranno essere inviati entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

Inoltre, a partire dal 1°gennaio 2021, oltre alle informazioni sulle prestazioni effettuate già obbligatorie in precedenza, occorre comunicare:

tipo di documento fiscale;

aliquota Iva o natura ai fini Iva dell’operazione;

eventuale opposizione da parte del Clienti all’invio dei dati all’Agenzia della entrate; i dati delle prestazioni verso Clienti che esercitano l’opposizione devono essere inviati comunque al sistema TS senza l’indicazione del codice fiscale del Cliente.

Segnaliamo che il sito TS ha cambiato grafica e pertanto potrebbe essere un po’ forviante, l’unica novità del nuovo sito è l’inserimento di come è stato fatto il pagamento della fattura, se c’è tracciabilità o meno.

Ricordiamo che le credenziali per entrare sul sito TS sono da richiedere anche all’Ordine dei Medici.

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